La Corte di Cassazione è intervenuta su una importante materia a riguardo delle contribuzioni per le assunzioni; in effetti, la cassazione, con ordinanza n. 14798 dello scorso 4 settembre 2012, ha respinto un ricorso aperto dall’agenzia delle entrate.
Ricordiamo che la CTR di Messina, con nota n. 467/12/2005, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NRJE0301100111 per Irpeg e Irap relative all’anno 1998.
La CTR riteneva che
in carenza di certezza sulla riscuotibilità dei contributi richiesti la società non poteva esporre l’importo non percepito nei conti economici relativi all’annualità di riferimento concorrendo essi a costituire il reddito dell’esercizio in cui si concretizzano le condizioni di obiettiva incertezza per come previsto dall’art. 109 dpr 917/86
Per la Cassazione in materia di imposte sui redditi d’impresa,
la regola introdotta dall’articolo 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell’esercizio di competenza con l’esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare.
Per questa ragione, la norma deve essere interpretata in modo differente, ossia non è indispensabile conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento, perché i ricavi e i costi non sono ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
In sostanza, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale deve essere a carico dell’Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative.
La Corte di Cassazione ha così deciso di chiudere una controversia che ha sollevato dubbi sia dall’Agenzia delle Entrate e sia da parte del contribuente.