Il recente decreto della pubblica istruzione che congela il pagamento delle ferie non godute per i precari della scuola fa discutere tanto che il sindacato, allo scopo di avvolorare la propria posizione, cita anche la Corte di Cassazione.
Infatti, per le rappresentanze sindacali, il Legislatore è intervenuto in violazione del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva, quali diritti indisponibili ed irrinunciabili, da sempre tutelati dal nostro ordinamento.
A questo proposito la Corte di Cassazione Sezione Lavoro si è già pronunciata attraverso la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012: in questa sentenza la Corte ha ribadito il principio della indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alle ferie e il diritto ad un indennità sostitutiva in caso di mancato godimento delle stesse.
Nella sentenza, per la Corte le ferie sono un diritto costituzionalemente ricconosciuto, in particolare all’articolo 36, ed è sorretto da numerosi precedenti giurisrpudenziali.
La Corte di cassazione precisa che
in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza la responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene (inteso come riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, per altro verso costituisce un’erogazione di natura retributiva, perché non solo essa è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali
Non solo, la Corte richiama anche la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in sede di interpretazione delle norme sul godimento delle ferie dell’art. 7 della direttiva dell’Unione 2003/88.