Durante lo scorso mese di marzo la Cassazione aveva emesso diverse sentenze in tema di licenziamento.
In particolare, la Cassazione, con la sentenza n, 6498 del 22 marzo 2011, ha affermato che ai fini del licenziamento per giusta causa (nella fattispecie un caso di un furto in azienda) non si applica il divieto di monitorare l’attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi: in questo caso, il controllo serve necessariamente a tutelare il patrimonio aziendale.
Infatti, così come stabilisce lo Statuto dei lavoratori dove gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso degli impianti.
La sentenza in oggetto trova il suo fondamento, a detta della Corte di Cassazione, nella legge 300/70 dove si evidenzia la possibilità di installare telecamere a fini organizzativi, produttivi e per la sicurezza sul lavoro.
Al contrario, con la sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011 si intende mettere in luce il licenziamento per le uscite del lavoratore durante la malattia. Infatti, con la sentenza n. 6375, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per assenza del lavoratore dal proprio domicilio, durante il periodo di malattia, al fine di effettuare acquisti e altre attività quotidiane. La Suprema Corte ha evidenziato la mancanza della motivazione adeguata e logica circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato.
Un altro aspetto da considerare l’unicità del criterio di scelta in caso di licenziamento collettivo.
Con sentenza n. 6283 del 18 marzo 2011, la Cassazione ha affermato che il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale, per l’individuazione dei destinatari il licenziamento collettivo e la messa in mobilità dei lavoratori, può essere anche unico (es. prossimità al pensionamento); ciò, sempreché, permetta il formarsi di una graduatoria rigida che non deve avere alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro.