La Corte di Cassazione, sentenza n. 9965 dello scorso 18 giugno 2012, è intervenuta in merito ad licenziamento di un lavoratore, rappresentante sindacale. Infatti, il lavoratore, a seguito dell’impugnazione del licenziamento riconosciuto illegittimo, non è stato riammesso nel posto di lavoro dal datore di lavoro, pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l’attività di rappresentante sindacale.
L’Inps, coinvolta in questo provvedimento attraverso la sua struttura territoriale, ha deciso di intervenire individuando una situazione di mancata effettiva reintegrazione , ha applicato, a carico del datore di lavoro quanto previsto dall’art.18 comma 10 della legge n.300/70.
Ricordiamo che l’articolo, nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22 (appunto rappresentanti sindacali aziendali), il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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In ultima battuta, la Corte di Cassazione che ha confermato le decisioni di merito in favore del lavoratore.
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Ricordiamo che per l’articolo 18, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è o l’invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.