La Corte di Cassazione, sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010, ha stabilito che in caso di figli minori disabili il permesso deve essere concesso in misura doppia: la Corte ha così sconfessato la decisione del giudice di merito che era di tutt’altro parere.
Tutto parte con il ricorso al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, dove si chiedeva, nei confronti dell’Inps, l’accertamento del diritto ad usufruire di due permessi giornalieri retribuiti, ai sensi della Legge n. 104 del 1992 articolo 33 e decreto n. 151 del 2001, e quindi doppio rispetto a quello ordinario, essendo padre di due gemelli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, di età inferiore ai tre anni.
Il ricorrente poneva in evidenza di avere chiesto al proprio datore di lavoro di poterne usufruire, ma si era visto negare il beneficio poiché l’Istituto aveva escluso specificamente il suo diritto. Successivamente, esperita la procedura amministrativa, aveva infine proposto l’azione in giudizio: il Tribunale di Brescia, viste le osservazioni dell’Inps, rigettava la domanda con sentenza del 21 luglio 2004.La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Brescia che, con sentenza del 22 febbraio 2006, respingeva il ricorso rilevando che persisteva l’interesse dell’appellante ad ottenere una decisione dichiarativa del diritto da lui dedotto, pur avendo i suoi figli intanto compiuto i tre anni di età, in vista di una eventuale tutela risarcitoria.
Per la Corte d’Appello la domanda non era fondata poiché il Legislatore aveva previsto la moltiplicazione dei permessi per l’allattamento in caso di parto plurimo, ma, significativamente, non aveva inserito una analoga disposizione per l’ipotesi di pluralità di bambini portatori di inabilità.
Secondo la Corte d’Appello di Brescia l’interesse del lavoratore a svolgere una prestazione alleviata in ragione di particolari esigenze di famiglia doveva comunque contemperarsi con l’interesse del datore di lavoro ad ottenere una prestazione lavorativa apprezzabile e con quello dell’ente previdenziale a sopportare un costo non eccessivo, come era confermato, del resto, dalla prevista limitazione del permesso per allattamento in caso di orario lavorativo inferiore alle sei ore.
Non solo, non poteva nemmeno ravvisarsi alcuna ingiustificata disparità rispetto all’ipotesi di più figli disabili di diverse età, per la quale era pacificamente ammesso il cumulo dei permessi, stante la diversità delle situazione e considerata.
La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, in caso di 2 figli minori con handicap, il permesso giornaliero di due ore fino al compimento del terzo anno di vita va concesso in misura doppia: in passato l’orientamento aveva riguardato i parti gemellari ma pur sempre nel primo anno di vita.
La Corte di legittimità ha messo in evidenza che destinatario della tutela è il soggetto portatore di handicap e che non può essere lasciato privo di assistenza, anche alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 32 della nostra costituzione.