La Corte di Cassazione è tornata a ribadire la sua posizione a riguardo dei provvedimenti disciplinari che ciascun datore di lavoro può decidere per le proprie maestranze. In effetti, nello specifico la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio che occorre introdurre il principio di gradualità anche per le sanzioni che possono implicare un licenziamento per giusta causa. La Suprema Corte, attraverso la sentenza n. 22129 dello scorso 25 ottobre 2011, ha assunto una decisione che non mancherà, di certo, provocare importanti implicazioni sul versante delle interpretazioni delle norme del diritto del lavoro.
Per la Cassazione
giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama
Per Corte di Cassazione l’operazione valutativa che deve compiere il giudice di merito nell’applicare le clausole generali non può non tener conto, ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, la correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale.
Ricordiamo che gli articoli 2119 (recesso per giusta causa) o 2106 (sanzioni disciplinari) del codice civile dettano tipicamente norme elastiche. In modo particolare, per l’articolo 2106 quando si afferma che l’inosservanza delle disposizioni può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infrazione o per il disposto contenuto nell’articolo 2119 quando si afferma che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.