La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla scadenza del permesso di soggiorno con la conseguente espulsione del lavoratore straniero.
Infatti, per la Suprema corte, in base alla ordinanza n. 15129 dello scorso 10 settembre 2012, ha chiarito un annoso problema in merito al rinnovo del permesso. In base alle indicazioni contenute nell’ordinanza, per la Corte di Cassazione presentare la domanda di rinnovo in ritardo non fa scattare l’esplulsione automatica del lavoratore extra-comunitario perché
la spontanea presentazione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua decadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale
Rimane a carico della pubblica amministrazione l’obbligo di esaminare la domanda presentata dall’interessato e, in caso di presenza di motivi validi, può far decidere di emettere il provvedimento di espulsione.
In effetti, per la Corte la domanda può essere respinta solo per la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. In effetti, la presentazione della domanda in ritardo deve essere valutato diversamente, ossia, così come stabilisce anche Cassazione 7892/03, Cassazione 8549/04 e Cassazione 18917/10
il ritardo nella presentazione può costituire solo un indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato
Non solo, la Corte ha anche ribadito la necessità di tradurre opportunamente i documenti di esplusione nelle lingue dei lavoratori conosciute usufruendo del personale preposto.
Questa particolare esigenza diventa necessario al fine di stabilire linee comuni di condotta insieme alla garanzia, per il cittadino straniero, di poter tutelare i propri diritti. In questo caso può essere utilie rifersi alla sentenza n. 3678/12 sempre della stess Corte di Cassazione.