La corte di Cassazione, sentenza n. 10731 del 16 maggio 2011, ha sancito un importante principio, ossia l’azienda che ha avviato una procedura di mobilità, nei sei mesi in cui vige l’obbligo di riassunzione dei lavoratori licenziati, non è soggetta all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili in quanto, nel caso in cui la procedura prevista all’articolo 3 della legge n. 68/1999 si concluda con almeno cinque licenziamenti, si sospende le assunzioni per un periodo di sei mesi fino a quando l’ultimo lavoratore licenziato ha diritto alla riassunzione, ovvero vige l’obbligo di riassunzione dei lavoratori precedentemente espulsi dal ciclo produttivo dell’impresa.
Ricordiamo che gli obblighi di assunzione, articolo 3 della legge n. 68/1999, sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. In effetti, gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Non solo, la sospensione vige per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
Il periodo di sospensione parte dal giorno dell’avvio della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e trova la sua applicazione in ambito nazionale, non essendovi alcun riferimento al limite provinciale.
Può anche essere opportuno ricordare che la riassunzione del personale posto in mobilità è un tema delicato che lo stesso Ministero del Lavoro ha posto in evidenza più volte: basti pensare alla nota del 20 marzo 2009 n. 18 dove si precisa che le aziende possono accedere alle agevolazioni contributive qualora assumano il medesimo personale posto in mobilità a condizione che l’assunzione derivi da effettive esigenze economiche.