Importante sentenza della Corte di Cassazione su un’annosa questione che sempre più è presente in un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo. La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 19790/2011, ha posto in evidenza un interessante principio su cui devono attenersi i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo retributivo. In sostanza, la Suprema corte ha deciso che il pagamento in ritardo dello stipendio non può permette al datore di lavoro di trattenere le ritenute contributive che sarebbero state a carico del lavoratore. L’importante decisione è il frutto di un dibattimento tra un lavoratore di Teramo contro il suo datore di lavoro reo di non aver corrisposto la sua normale retribuzione con la conseguente azione risarcitoria del dipendente stesso.
Qualora si manifestassero gli estremi per un recupero forzoso allora l’azione intrapresa dal dipendente deve essere fatta sulla retribuzione lorda e non solo sulla parte effettivamente corrisposta in busta paga: in sostanza, il recupero deve essere comprensivo dei versamenti fiscali e di quelli previdenziali.
In conseguenza della decisione della Corte di Cassazione il diritto della azienda ad operare la ritenuta sulla retribuzione scatta nel caso di tempestivo pagamento delle contribuzione relativa al medesimo periodo, mentre non è permesso il recupero nel caso in cui i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo….
allorché il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha più titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore
mentre per quelle fiscali si applicherà il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati
sui quali incomberà al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte
Ecco perché, sempre per la Corte, l’azione esecutiva intrapresa dal dipendente per tenere indenne il lavoratore stesso di quanto spetta all’azienda dovrà essere svolta al lordo di tutte le ritenute siano queste previdenziali e fiscali.