Per aprire un bar, è fondamentale comprendere quanto indicato dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tale articolo, infatti, “che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, distingue i pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, in tipologie. In particolare, appartengono alla tipologia B gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria ed i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), alla tipologia D gli esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione“.
Per l’apertura di un bar è necessaria un’autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trova l’esercizio. Ai fini del rilascio dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessaria l’iscrizione del titolare dell’impresa o del legale che rappresenta la società nel REC –somministrazione (registro degli esercenti il commercio) .