Astensione facoltativa per il genitore single

 Il genitore solo, sia il padre che la madre, ha diritto al congedo parentale per paternità e maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Lo status di genitore solo è riconosciuto in casi specifici: morte dell’altro genitore, grave patologia dell’altro genitore, abbandono del figlio, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore, affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, per il quale però il genitore solo deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo. Al genitore solo è riconosciuta l’indennità per gli ulteriori mesi in base alle condizioni del suo reddito, anche quando ne fruisce entro i tre anni di età del figlio.

Congedo parentale, perdita del diritto all’indennità

 Il lavoratore dipendente perde il diritto all’indennità per congedo parentale e al relativo accredito della contribuzione figurativa se, nel periodo di assenza dal lavoro per astensione facoltativa, inizia una nuova attività di lavoro dipendente o parasubordinata come lavoratore a progetto o autonoma.

Se svolge la nuova attività lavorativa durante il periodo di congedo parentale per maternità e paternità non indennizzabile dopo il terzo anno di vita del bambino e anche per aver superato il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione dell’anno in cui fruisce del congedo parentale, il lavoratore perde il diritto all’ accredito figurativo. Quindi le settimane di assenza non saranno accreditate dall’Inps nel suo estratto conto contributivo e il lavoratore perde i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla nuova pensione anticipata.

Tutela maternità e paternità, congedo frazionato di entrambi i genitori

 Il periodo di congedo parentale può essere fruito per un periodo continuativo o per un periodo frazionato, si parla quindi di congedo continuativo o congedo frazionato.

Con due distinguo, naturalmente: per il congedo continuativo spettano tre o quattro mesi di congedo, per il congedo frazionato il periodo va dai sei ai sette mesi per ogni genitore, per un totale però di 10 mesi (Decreto Legislativo n. 151 del 2001, ovvero il Testo Unico delle normative per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità).

Congedo parentale nei primi otto anni del bambino, astensione facoltativa

 La madre e il padre hanno diritto all’astensione facoltativa dal lavoro nei primi otto anni del bambino, e il diritto all’indennità Inps per congedo parentale nei primi tre anni. Entrambi i genitori possono fruirne per 10 mesi.

La legge con Testo unico a tutela della maternità e della paternità stabilisce che ognuno dei due genitori ha diritto ad altri giorni o mesi di astensione dal lavoro, dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della donna dai due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del figlio: parliamo dei periodi di astensione facoltativa.

Mini-Aspi, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

 La riforma del lavoro ha introdotto, oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi, una prestazione previdenziale erogata a sostegno dei lavoratori disoccupati che non hanno i requisiti previsti per accedere all’Aspi.

Quindi, oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, è prevista anche quella con requisiti ridotti, esattamente come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La Mini-Aspi sarà dunque un altro sostegno al reddito dal 1° gennaio 2013 e assicurerà un’indennità disoccupazione per i lavoratori che abbiano almeno 13 settimane di contributi per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, l’indennità Mini-Aspi spetta se permane lo stato di disoccupazione e nella stessa misura, cioè nello stesso importo rispetto all’Aspi.

Aspi e Mini-Aspi possono decadere oppure essere sospese o essere ridotte in alcuni casi, per i quali il lavoratore ha l’obbligo di restituire l’indennità eventualmente percepita senza averne i requisiti. Ovvero *se perde lo stato di disoccupazione; *se inizia un’attività autonoma senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto derivante dall’attività autonoma; *se raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; *se acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, se però il lavoratore non opta per l’indennità erogata dall’Aspi. In dettaglio…

Aspi, assicurazione sociale per l’impiego: la misura dell’indennità

 Per calcolare l’importo dell’indennità disoccupazione erogata dall’Inps si considera la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato negli ultimi due anni, compresi i dati della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa, e le mensilità aggiuntive, ovvero la tredicesima e la quattordicesima.

L’Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile se questa non supera, nel 2013, i 1.180 euro mensili. Se invece la retribuzione mensile è superiore a questo importo l’indennità disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile integrata da una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo indicato. Il tetto massimo erogato dell’Assicurazione sociale per l’impiego è pari al massimale Cig, che ogni mese è pari a 1.119,32 euro.

Aspi, la nuova assicurazione sociale Inps a sostegno dei disoccupati

 La riforma del lavoro attuata dal Governo Monti Fornero ha introdotto una nuova indennità Inps a sostegno dei disoccupati: Aspi.

Cosa è Aspi: è la nuova Assicurazione sociale per l’impiego, che sarà percepita per 12 o 18 mesi e dal 2013 sostituirà l’indennità di disoccupazione e poi anche la mobilità. E oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi. Naturalmente per accedere alla nuova indennità di disoccupazione Inps servono dei requisiti contributivi. Ma chiariamo man mano le tematiche connesse.

La riforma del lavoro Monti/Fornero nel giugno del 2012 ha introdotto novità anche in tema di licenziamenti, tra le quali la modifica dell’art. 18 per quanto riguarda il contratto a termine e il contratto a progetto e, in materia previdenziale, il varo di un nuovo ammortizzatore sociale, ovvero l’introduzione di una nuova unica indennità a sostegno del reddito: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).

Pensionati Inps e Inpdap, conto corrente su delega per riscossione pensione

 È possibile aprire un conto corrente su delega per pensionati Inps e Inpdap che non possano andare a riscuotere la pensione personalmente per motivi vari.

Una buona notizia per i pensionati Inps e Inpdap: se non possono recarsi personalmente presso la Banca o l’Ufficio postale per gravi motivi di salute dimostrabili o a causa di provvedimenti giudiziari che ne limitano la libertà personale, i delegati alla riscossione possono aprire un conto corrente bancario o postale o un libretto postale, intestato al beneficiario dei pagamenti, naturalmente.

Il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane i seguenti documenti: *copia della delega alla riscossione autorizzata dalla gestione ex Inpdap; *copia del documento di identità del beneficiario del pagamento; *la dichiarazione del delegato stesso che attesti la sussistenza della documentazione che dimostra i gravi motivi di salute o copia del provvedimento giudiziario che ne limita la libertà personale.

Lavoratrici stagionali, divieto di licenziamento in maternità

 Le lavoratrici stagionali, non in astensione obbligatoria e licenziate perché l’azienda ha cessato l’attività, hanno il diritto a riprendere l’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle assunzioni fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il licenziamento imposto durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della madre lavoratrice, se manca la richiesta di ripristino del rapporto, comporta il pagamento risarcitorio delle retribuzioni successive alla data di effettiva fine del rapporto di lavoro. Il rapporto non viene considerato interrotto, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Si precisa però che, secondo una sentenza del 2000 della Cassazione, al licenziamento della lavoratrice madre non si può applicare l’art. 6 della legge 604 del 1966, che impone l’impugnazione del licenziamento entro 60 giorni. Infatti, una sentenza della Cassazione del 2004 precisa che nel caso in cui sia stato imposto il licenziamento per giusta causa, l’impugnazione del licenziamento va effettuata entro 60 giorni, appunto secondo la norma del 1996 anche se la lavoratrice sostiene che sia stata violata la normativa che tutela la maternità.

Licenziamento della donna in gravidanza, deroghe al divieto

 In taluni casi decade la tutela della donna in gestazione, nel senso che il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il primo anno di età del bambino non è valido per motivi precisi considerati in base all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 per i quali è ammessa la deroga al divieto.

Fra i motivi vari da considerare per la deroga al divieto di licenziamento: *l’esito negativo della prova; *la giusta causa per colpa grave da parte della lavoratrice; *per cessazione dell’attività aziendale alla quale è addetta; *fine del lavoro per il quale la lavoratrice è stata assunta; *fine del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

La giusta causa per il licenziamento della lavoratrice durante il periodo di *tutela legale della gravidanza e del primo anno del bambino deve essere particolarmente grave e soprattutto deve essere provata mediante una verifica che va eseguita in rapporto al comportamento complessivo della lavoratrice e alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione, che sono importanti per escludere la giusta causa, in quanto il comportamento dipende da cause indipendenti della sua volontà.

La tutela in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice in maternità

 Una tutela speciale vige per le dimissioni volontarie della lavoratrice in maternità allo scopo di evitare che la donna venga costretta a dimettersi e che quindi non si dimette volontariamente, ma perché costretta. Potrebbe, infatti, trattarsi, di un aut aut.

Delle dimissioni volontarie della lavoratrice presentate durante il periodo in cui vige divieto di licenziamento, durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, si occupa il Testo Unico nell’ambito della tutela a sostegno della maternità e della paternità, ovvero il Decreto legislativo n. 151 del 2001, all’art. 55 comma 4.

Assegno di maternità dello Stato, i requisiti contributivi per le varie tipologie del lavoro

 In merito ai requisiti contributivi necessari per il diritto all’assegno di maternità dello Stato, abbiamo già chiarito quelli necessari per alcune tipologie di lavoro.

Concludiamo la panoramica sul tema con i requisti contributivi specifici riferiti in particolare al lavoro subordinato, al lavoro part-time, al lavoro autonomo, al lavoro all’estero in Paesi dell’Unione Europea. Una spiegazione caso per caso.

Nel caso di lavoro subordinato, i tre mesi di contributi corrispondono a: *90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata; *13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana; *24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore. I criteri di calcolo sono quelli in vigore per i lavoratori domestici: bastano 24 ore settimanali di lavoro per accreditare un contributo settimanale.