Permessi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento

 I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento, esattamente come i genitori naturali.

In base al Decreto Legislativo n. 119 del 2011, dall’11 agosto 2011 i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151 del 2001).

I dipendenti pubblici, se assegnati ad altra sede temporaneamente, possono usufruire dei riposi orari per allattamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino.

Permessi orari giornalieri per allattamento, cumulabilità con la banca ore

 Il rapporto tra i permessi orari giornalieri per allattamento e le ore di recupero della banca ore viene chiarito dalla circolare n. 95 bis del 2006.

L’Inps ha precisato che, per il diritto ai permessi orari giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico, va preso in considerazione l’orario di lavoro giornaliero normale previsto nel contratto e non quello effettivamente prestato nelle singole giornate.

Pertanto, i permessi giornalieri in oggetto devono essere riconosciuti anche quando, sommando le ore di recupero e le ore di allattamento, si esaurisce l’intero orario giornaliero di lavoro, in quanto di fatto viene a crearsi una situazione di astensione totale dal lavoro.

Detraibilità spese di degenza norme 2012

 In base all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro. Si parla però di ”spese sanitarie”, non nello specifico di ”spese di degenza”.

Quindi approfondiamone l’argomento, con gli opportuni distinguo fra ”spese sanitarie” e ”spese di degenza”. Per il Modello UNICO 2012 PF le indicazioni attuali precisano che nel quadro RP possono essere indicate, tra le altre spese, le spese ”sanitarie” sostenute per ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o degenze.

In base a questi chiarimenti, anche le spese di degenza sembrerebbero detraibili dal reddito del contribuente, se però correlate ad esigenze terapeutiche e non strettamente ”mediche”. I chiarimenti sul Modello UNICO 2012 PF precisano che

“in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto”.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia ricoverato in un istituto di assistenza e ricovero, le spese sostenute non sono detraibili se non è indicata separatamente la quota relativa alle spese mediche.

L’indennità per allattamento a carico dell’Inps

 Premesso che la lavoratrice ha il diritto di uscire dall’azienda per i permessi giornalieri per allattamento, si precisa però che le ore di permessi giornalieri sono a tutti gli effetti ore di lavoro con relativo diritto alla retribuzione.

Quindi anche in questo caso, come per l’astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, la lavoratrice, o il lavoratore secondo i casi, ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps.

Per i riposi giornalieri , la lavoratrice ha il diritto ad un’indennità, a carico dell’Inps, pari all’intero importo della retribuzione relativa ai permessi giornalieri per allattamento. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps stessa, in base all’art. 43 del D. Lgs. 151 del 2001.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di sciopero o di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa

 La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento, in quanto appunto non è in attività lavorativa.

Va comunque precisato che, nei casi in cui l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, bisogna tener conto delle ore previste nel contratto individuale della lavoratrice e non delle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda. Così anche nel caso di eventi particolari e occasionali quali, ad esempio, uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL e casi simili.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che i permessi giornalieri per allattamento concordati tra lavoratrice e datore di lavoro non possono essere soggetti a variazioni o soppressioni nei casi in cui ragioni particolari in determinati giorni riducono la durata delle ore di lavoro.

Diritti della madre lavoratrice, permessi giornalieri per allattamento

 La madre lavoratrice, nel primo anno di vita del bambino, ha diritto al permesso di una o due ore al giorno per allattarlo. Sono permessi giornalieri per allattamento retribuiti dall’Inps.

Oltre ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa in gravidanza, infatti, la disciplina sulla maternità riconosce alla madre la possibilità di prendersi cura del neonato nel primo anno di vita, mediante brevi permessi giornalieri per allattamento.

In base all’art. 39 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il Testo unico delle disposizioni legislativa in tema di tutela della maternità e della paternità, prevede dunque i riposi giornalieri della madre. Pertanto il datore di lavoro ha il dovere di concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

Agevolazioni per il dipendente ”licenziato” che si mette in proprio

 Non paga Iva e paga l’Irpef al 5%: è il cosiddetto ”Regime fiscale di vantaggio”, il nuovo nome del regime dei contribuenti minimi. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate: chi è licenziato può continuare a svolgere in proprio l’attività che svolgeva come lavoratore dipendente. Diventa così un lavoratore autonomo sfruttando il nuovo regime fiscale di vantaggio.

L’ex regime dei contribuenti minimi non cambia solo il nome, quindi, ma anche la funzione: ora si chiama regime fiscale di vantaggio, ma servirà anche a sostenere chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, consentendogli di proseguire la stessa attività in forma autonoma e con agevolazioni fiscali per la durata di cinque anni.

L’agevolazione fiscale riservata a questa fascia di lavoratori si può così riassumere:
*l’imposta forfettaria (Irpef e Irap) del 5% per i primi 5 anni di attività, ma per gli under-30 l’agevolazione dura fino ai 35 anni d’età;
*il nuovo lavoratore autonomo non paga Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile) e gli obblighi contabili sono ridotti al minimo, con esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro.

Visite medico fiscali, regole e fasce orarie di reperibilità

 Naturalmente sapete tutti cos’è la visita medico fiscale, tuttavia riteniamo necessario un approfondimento, che può essere anche un aggiornamento per le vecchie e le nuove generazioni.

Sempre confermando che la visita medico fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare lo stato di malattia del lavoratore assente per motivi di salute, teniamo a sottolineare anche il significato più intrinseco della visita medico fiscale. Che, infatti, non significa solo controllare se il lavoratore in malattia è effettivamente nel proprio domicilio, ma anche verificarne la correttezza.

Non reperibilità nelle fasce orario del lavoratore in malattia

 Se il lavoratore in malattia non è presente nel proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità stabilite per la visita medico fiscale, il medico lascia presso il recapito dell’interessato un invito a presentarsi presso l’Ufficio Visite Fiscali – Servizio Medicina Legale per una visita ambulatoriale. Comunque, dopo la visita a domicilio o in ambulatorio, il referto medico viene inviato subito al datore di lavoro.

Il Medico Fiscale può ridurre o confermare la prognosi del medico di base. In caso di riduzione, il certificato che attesta la malattia ha maggiore validità del parere del medico dell’ASL se è stato rilasciato al lavoratore in un ospedale o da uno specialista ed è corredato della relativa documentazione clinica.

In caso di assenza ingiustificata
Viene trattenuto un giorno di retribuzione in busta paga e l’INPS non corrisponde al datore di lavoro l’indennità di malattia. In genere, alla prima assenza ingiustificata c’è la trattenuta fino a dieci giorni di malattia. Se l’assenza ingiustificata si prolunga per diversi giorni anche non consecutivi superiori a tre nell’arco di due anni, o comunque per più di sette giorni nell’arco temporale degli ultimi 10 anni, è previsto il licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo.

Incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati

 L’INPS, con la Circolare 31/05/2012 n.76, fornisce chiarimenti sugli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati.

Per quanto riguarda gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione non agricola e con requisiti normali, l’INPS precisa che gli incentivi spettano solo se l’assunzione è stata effettuata nel corso del 2011 e se i lavoratori ne hanno i requisiti idonei.

Ovvero, alla data dell’assunzione, i lavoratori devono
*aver compiuto almeno cinquant’anni, in base all’art. 3 D.M. 62509/2011;
*avere l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, in base all’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Lavoro per 60.000 giovani dalla green economy

 Nuovi orizzonti per i giovani in cerca di lavoro: dalla green economy sono in arrivo, in tempi brevi, 60.000 posti di lavoro per giovani laureati e ricercatori.

Il progetto, elaborato dal ministero dell’Ambiente sotto la guida di Corrado Clini, è stato presentato all’Università Luiss di Roma in occasione del primo “greening camp” italiano promosso dallo stesso ministro Clini. In base a questo programma, il Governo riconoscerà alle aziende che assumono giovani laureati una riduzione parziale dei contributi fino al 40% per il primo anno e al 20% per il secondo. I posti disponibili saranno 30.000 all’anno per due anni, per un totale di 60.000 posti.

I settori dell’economia verde coinvolti nel progetto sono vari: dalla gestione dei rifiuti e delle acque reflue all’efficienza energetica e alle rinnovabili, alla bioedilizia, alla tutela del territorio e alla mobilità sostenibile. In previsione anche la realizzazione di un sistema per la gestione delle calamità naturali. Per quanto riguarda le risorse economiche necessarie alla concretizzazione del programma per la green economy, lo stesso Clini ha precisato che saranno ricavate da misure fiscali ordinarie che in parte sono già in essere.

Riforma del Lavoro: articolo 9, nuove norme Partite Iva

 Ok del Senato ai requisiti che fanno scattare l’obbligo di assunzione: in base all’articolo 9 della Riforma del Lavoro il datore di lavoro sarà obbligato ad assumere il lavoratore se ne esistono i presupposti.

Ovvero se la collaborazione dura più di 8 mesi nell’arco temporale di un anno; se il reddito da collaborazione costituisce più dell’80% del reddito del collaboratore nello stesso anno; se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso la sede del datore di lavoro. In tal caso le prestazioni lavorative dei titolari di Partita Iva saranno considerate *collaborazioni coordinate e continuative.

Per quanto riguarda i contributi per la collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che gli oneri contributivi che derivano dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps, saranno per due terzi a carico del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui sia obbligato per legge al pagamento dei contributi, potrà rivalersi sul datore di lavoro.

Spese sanitarie: agevolazioni fiscali deducibili nella dichiarazione dei redditi

 Con la circolare n.19/E del 1° giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate indica le agevolazioni fiscali deducibili nella dichiarazione dei redditi: un sollievo per le famiglie in tempi particolarmente difficili.

SPESE SANITARIE
Parliamo innanzitutto delle spese sanitarie e delle spese di riabilitazione, che incidono molto sul bilancio familiare, particolarmente nelle emergenze. È possibile detrarre le spese per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” (articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001) anche se manca una specifica prescrizione medica. L’Agenzia delle Entrate, infatti, uniformandosi alle nuove indicazioni del Ministero della Salute* ed ha modificato l’orientamento della circolare 39/2010, secondo il quale tali spese erano detraibili solo se prescritte da un medico.

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(“l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti; …la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica).

I “vantaggi” del regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Il nuovo regime fiscale agevolato offre diversi vantaggi, fra i quali soprattutto il basso livello di tassazione. Infatti, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% come per l’ex regime dei minimi.

Peraltro, la nuova norma si è posto proprio questo obiettivo: favorire e incentivare la formazione di nuove imprese da parte dei giovani e di quanti hanno perduto il proprio lavoro e non hanno altre prospettive future e anche per sviluppare attività svolte in forma occasionale o precaria. Con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio sono stati istituiti appositi codici tributo che vanno indicati nell’F24 per effettuare i relativi versamenti.

Un vantaggio considerevole, definiremmo, in tempi così difficili a livello occupazionale e quindi sotto il profilo economico, in cui vanno valutate bene le opportunità che vengono offerte allo scopo di migliorare e incentivare la ripresa e la crescita. Da considerare poi che, proprio perché la misura dell’imposta sostitutiva è bassa, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Ed è un bel risparmio in termini fiscali.