Il Contratto di Commercio è stato rinnovato dal 1° gennaio 2011 con durata fino al 31 dicembre 2013.
In base a questo contratto e per aver diritto alla tutela prevista dalla legge 1204/71, le lavoratrici madri hanno l’obbligo di presentare al datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato sanitario di gravidanza e il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile.
In caso di maternità, le lavoratrici possano chiedere il congedo dal lavoro per i seguenti periodi: *dai due mesi precedenti la data del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; *per il periodo che intercorre tra la data presunta del parto e il parto stesso; *per i tre mesi che seguono il parto; *per ulteriori sei mesi successivi ai primi tre, che diventano sette mesi per le lavoratrici madri che svolgono lavori pericolosi e faticosi; *per i giorni non goduti in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta indicata nel certificato.