La nostra Costituzione, articolo 67, afferma che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, mentre all’articolo 69 si stabilisce che i membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge: il tutto ha trovato attuazione nella legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 che ha istituto l’indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato.
Il compito di determinare l’ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate è attribuito agli Uffici di Presidenza delle Camere.