Contributi pieni in caso di reintegro

 Con l’interpello n. 12/2012 il ministero del lavoro ha risposto a un quesito della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità in merito alla possibilità – da parte del lavoratore – di poter ottenere i pieni contributi in caso di reintegro.

In termini meno sintetici, il ministero ha spiegato come in caso di illegittimo licenziamento di un lavoratore occupato in azienda con oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi per il periodo precedente alla reintegrazione (dal giorno del licenziamento, giudicato illegittimo, fino al giorno del rientro al lavoro) anche sulla base dell’ordinanza cautelare, di cui all’art. 700 del codice di procedura civile, poiché la dichiarazione disposta con tale ordinanza assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti a eventuale sentenza con analogo contenuto.

I permessi giornalieri per allattamento in caso di parto gemellare o plurimo

 In caso di parto gemellare o plurimo la madre ha diritto al raddoppio dei permessi giornalieri per allattamento.

Quindi, se nascono due gemelli, la madre lavoratrice, durante il primo anno di vita dei bambini, ha diritto al doppio dei permessi giornalieri per allattamento. Tuttavia precisiamo che ha diritto a 4 ore o a 2 ore di permessi al giorno, a seconda che l’orario quotidiano di lavoro da lei svolto sia pari ad almeno 6 ore o inferiore alle 6 ore. E precisiamo ancora che nel caso nascessero tre gemelli, le ore non si triplicano ma si raddoppiano soltanto anche nel caso di parto plurimo.

Non solo la madre lavoratrice dipendente, anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento. In questa misura: la madre per tutte le ore che le spettano; il padre, invece, per la parte che eccede la misura ordinaria, quando la madre vi rinuncia. Comunque, si precisa che la madre può fruire dei permessi giornalieri per allattamento in misura rapportata alla sua qualifica di lavoratrice dipendente.

Copertura con contributi figurativi dei permessi giornalieri per allattamento

 Per i permessi giornalieri per allattamento la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa ridotta, qualunque sia l’arco temporale stabilito ovvero sia per i permessi di due ore sia per quelli di un’ora al giorno. Tuttavia questa norma vale solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 53 che ha integrato la normativa già in vigore.

La disposizione sulla percezione dell’indennità e sull’accredito dei contributi figurativi a favore della madre si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste e alle lavoratrici agricole. Inoltre i permessi giornalieri per allattamento e l’accredito dei contributi figurativi vengono riconosciuti anche alle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). Sono escluse dall’indennità erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari e, soprattutto, le lavoratrici autonome.

Mediazione gratuita – giugno 2012

 Il mese di giugno 2012 è periodo di mediazione gratuita offerta dai commercialisti di tutta Italia. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Adr Commercialisti, ed è la prosecuzione di quanto annunciato a inizio maggio, e coinvolgerà 35 organismi di conciliazione della categoria, in tutta la Penisola.

Pertanto, nell’ipotesi di controversie in materia di condominio, incidenti stradali, successioni ereditarie, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari (ovvero, le materie per le quali il decreto legislativo 28 del 2010), sarà possibile ottenere l’accesso alla mediazione gratuita – cioè, andare in camera di conciliazione – senza alcun costo, ovvero senza pagare i 40 euro per le spese di segreteria.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento

 I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento, esattamente come i genitori naturali.

In base al Decreto Legislativo n. 119 del 2011, dall’11 agosto 2011 i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151 del 2001).

I dipendenti pubblici, se assegnati ad altra sede temporaneamente, possono usufruire dei riposi orari per allattamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino.

Permessi orari giornalieri per allattamento, cumulabilità con la banca ore

 Il rapporto tra i permessi orari giornalieri per allattamento e le ore di recupero della banca ore viene chiarito dalla circolare n. 95 bis del 2006.

L’Inps ha precisato che, per il diritto ai permessi orari giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico, va preso in considerazione l’orario di lavoro giornaliero normale previsto nel contratto e non quello effettivamente prestato nelle singole giornate.

Pertanto, i permessi giornalieri in oggetto devono essere riconosciuti anche quando, sommando le ore di recupero e le ore di allattamento, si esaurisce l’intero orario giornaliero di lavoro, in quanto di fatto viene a crearsi una situazione di astensione totale dal lavoro.

Detraibilità spese di degenza norme 2012

 In base all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro. Si parla però di ”spese sanitarie”, non nello specifico di ”spese di degenza”.

Quindi approfondiamone l’argomento, con gli opportuni distinguo fra ”spese sanitarie” e ”spese di degenza”. Per il Modello UNICO 2012 PF le indicazioni attuali precisano che nel quadro RP possono essere indicate, tra le altre spese, le spese ”sanitarie” sostenute per ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o degenze.

In base a questi chiarimenti, anche le spese di degenza sembrerebbero detraibili dal reddito del contribuente, se però correlate ad esigenze terapeutiche e non strettamente ”mediche”. I chiarimenti sul Modello UNICO 2012 PF precisano che

“in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto”.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia ricoverato in un istituto di assistenza e ricovero, le spese sostenute non sono detraibili se non è indicata separatamente la quota relativa alle spese mediche.

L’indennità per allattamento a carico dell’Inps

 Premesso che la lavoratrice ha il diritto di uscire dall’azienda per i permessi giornalieri per allattamento, si precisa però che le ore di permessi giornalieri sono a tutti gli effetti ore di lavoro con relativo diritto alla retribuzione.

Quindi anche in questo caso, come per l’astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, la lavoratrice, o il lavoratore secondo i casi, ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps.

Per i riposi giornalieri , la lavoratrice ha il diritto ad un’indennità, a carico dell’Inps, pari all’intero importo della retribuzione relativa ai permessi giornalieri per allattamento. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps stessa, in base all’art. 43 del D. Lgs. 151 del 2001.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di sciopero o di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa

 La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento, in quanto appunto non è in attività lavorativa.

Va comunque precisato che, nei casi in cui l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, bisogna tener conto delle ore previste nel contratto individuale della lavoratrice e non delle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda. Così anche nel caso di eventi particolari e occasionali quali, ad esempio, uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL e casi simili.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che i permessi giornalieri per allattamento concordati tra lavoratrice e datore di lavoro non possono essere soggetti a variazioni o soppressioni nei casi in cui ragioni particolari in determinati giorni riducono la durata delle ore di lavoro.

Credito di imposta per chi assume

 Il decreto del Ministero dell’Economia del 24 maggio 2012, recante le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno”, introduce il credito di imposta nella misura del 50% sui costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.

Un provvedimento che riguarda l’assunzione di lavoratori definiti dalla Commissione Europea come “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Potranno essere beneficiari del credito d’imposta tutti i soggetti che tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui sopra.

Trovare lavoro con disabilità

 L’agenzia per il lavoro Openjobmetis ha avviato una nuova divisione specializzata, “Diversity Talent”, destinata a sostenere le necessità delle persone maggiormente in difficoltà grazie al lavoro di un team di professionisti del diversity management. Uno strumento particolarmente utile per quelle risorse che desiderino poter entrare nel mercato del lavoro (o rientrare in seguito a procedere esclusione).

In particolare Diversity Talent sembra essere organizzata in tre differenti linee operative, ognuna delle quali in grado di fornire consulenza specifica ai destinatari: H Talent (specializzata nel collocamento a norma della legge 68/99); New Talent (specializzata nel collocamento delle risorse in mobilità, in cassa integrazione e over 45); First Talent (dedicata ai giovani alla ricerca del primo impiego, attraverso forme contrattuali come l’apprendistato e il tirocinio).

Agevolazioni per il dipendente ”licenziato” che si mette in proprio

 Non paga Iva e paga l’Irpef al 5%: è il cosiddetto ”Regime fiscale di vantaggio”, il nuovo nome del regime dei contribuenti minimi. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate: chi è licenziato può continuare a svolgere in proprio l’attività che svolgeva come lavoratore dipendente. Diventa così un lavoratore autonomo sfruttando il nuovo regime fiscale di vantaggio.

L’ex regime dei contribuenti minimi non cambia solo il nome, quindi, ma anche la funzione: ora si chiama regime fiscale di vantaggio, ma servirà anche a sostenere chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, consentendogli di proseguire la stessa attività in forma autonoma e con agevolazioni fiscali per la durata di cinque anni.

L’agevolazione fiscale riservata a questa fascia di lavoratori si può così riassumere:
*l’imposta forfettaria (Irpef e Irap) del 5% per i primi 5 anni di attività, ma per gli under-30 l’agevolazione dura fino ai 35 anni d’età;
*il nuovo lavoratore autonomo non paga Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile) e gli obblighi contabili sono ridotti al minimo, con esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro.

Visite medico fiscali, regole e fasce orarie di reperibilità

 Naturalmente sapete tutti cos’è la visita medico fiscale, tuttavia riteniamo necessario un approfondimento, che può essere anche un aggiornamento per le vecchie e le nuove generazioni.

Sempre confermando che la visita medico fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare lo stato di malattia del lavoratore assente per motivi di salute, teniamo a sottolineare anche il significato più intrinseco della visita medico fiscale. Che, infatti, non significa solo controllare se il lavoratore in malattia è effettivamente nel proprio domicilio, ma anche verificarne la correttezza.

Non reperibilità nelle fasce orario del lavoratore in malattia

 Se il lavoratore in malattia non è presente nel proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità stabilite per la visita medico fiscale, il medico lascia presso il recapito dell’interessato un invito a presentarsi presso l’Ufficio Visite Fiscali – Servizio Medicina Legale per una visita ambulatoriale. Comunque, dopo la visita a domicilio o in ambulatorio, il referto medico viene inviato subito al datore di lavoro.

Il Medico Fiscale può ridurre o confermare la prognosi del medico di base. In caso di riduzione, il certificato che attesta la malattia ha maggiore validità del parere del medico dell’ASL se è stato rilasciato al lavoratore in un ospedale o da uno specialista ed è corredato della relativa documentazione clinica.

In caso di assenza ingiustificata
Viene trattenuto un giorno di retribuzione in busta paga e l’INPS non corrisponde al datore di lavoro l’indennità di malattia. In genere, alla prima assenza ingiustificata c’è la trattenuta fino a dieci giorni di malattia. Se l’assenza ingiustificata si prolunga per diversi giorni anche non consecutivi superiori a tre nell’arco di due anni, o comunque per più di sette giorni nell’arco temporale degli ultimi 10 anni, è previsto il licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo.