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Congedo parentale del padre se la madre è casalinga o autonoma

 Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche se la madre non è lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma oppure è casalinga.

Tuttavia, se la madre è casalinga, deve dimostrare il suo stato di impossibilità a dedicarsi alla cura del bambino e le relative motivazioni, che possono essere, ad esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altri casi che possono impedirle di svolgere il suo ruolo di madre.

Congedo parentale, perdita del diritto all’indennità

 Il lavoratore dipendente perde il diritto all’indennità per congedo parentale e al relativo accredito della contribuzione figurativa se, nel periodo di assenza dal lavoro per astensione facoltativa, inizia una nuova attività di lavoro dipendente o parasubordinata come lavoratore a progetto o autonoma.

Se svolge la nuova attività lavorativa durante il periodo di congedo parentale per maternità e paternità non indennizzabile dopo il terzo anno di vita del bambino e anche per aver superato il limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione dell’anno in cui fruisce del congedo parentale, il lavoratore perde il diritto all’ accredito figurativo. Quindi le settimane di assenza non saranno accreditate dall’Inps nel suo estratto conto contributivo e il lavoratore perde i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla nuova pensione anticipata.

Riforma delle pensioni, chi potrà andare in pensione nel 2012

 Con il Decreto Legge n. 201 del 2011, la cosiddetta Manovra Monti, è venuto a crearsi in Italia un nuovo sistema pensionistico.

Varie le novità delle riforma delle pensioni di cui man mano vi parleremo….se vorrete seguirci in questo percorso tra le nuove norme sulle pensioni. Tra le novità che riguardano il 2012, parliamo innanzitutto di quelle che riguardano il 2013 in materia di adeguamento delle pensioni alla nuova dimensione della vita e l’aumento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per poter accedere alla pensione.

Chi potrà andare in pensione nel 2012
Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, in quanto rientra tra coloro ai quali si applica il sistema pensioni fino al 2011. Poiché la riforma delle pensioni viene applicata a partire dal 1° gennaio 2012, chi ha maturato i requisiti di accesso alla pensione secondo la pensione di vecchiaia vigente fino al 31 dicembre 2011 oppure secondo la pensione di anzianità con il sistema delle quote, avrà diritto ad andare in pensione ed a percepire l’assegno di pensione alla fine dell’attesa per la finestra mobile.

Detraibilità spese di degenza norme 2012

 In base all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro. Si parla però di ”spese sanitarie”, non nello specifico di ”spese di degenza”.

Quindi approfondiamone l’argomento, con gli opportuni distinguo fra ”spese sanitarie” e ”spese di degenza”. Per il Modello UNICO 2012 PF le indicazioni attuali precisano che nel quadro RP possono essere indicate, tra le altre spese, le spese ”sanitarie” sostenute per ricoveri collegati a un’operazione chirurgica o degenze.

In base a questi chiarimenti, anche le spese di degenza sembrerebbero detraibili dal reddito del contribuente, se però correlate ad esigenze terapeutiche e non strettamente ”mediche”. I chiarimenti sul Modello UNICO 2012 PF precisano che

“in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto”.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente sia ricoverato in un istituto di assistenza e ricovero, le spese sostenute non sono detraibili se non è indicata separatamente la quota relativa alle spese mediche.

Incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati

 L’INPS, con la Circolare 31/05/2012 n.76, fornisce chiarimenti sugli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati.

Per quanto riguarda gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione non agricola e con requisiti normali, l’INPS precisa che gli incentivi spettano solo se l’assunzione è stata effettuata nel corso del 2011 e se i lavoratori ne hanno i requisiti idonei.

Ovvero, alla data dell’assunzione, i lavoratori devono
*aver compiuto almeno cinquant’anni, in base all’art. 3 D.M. 62509/2011;
*avere l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, in base all’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Maternità a rischio, nuova disciplina 2012

 Dal 1° aprile è in vigore la nuova disciplina delle interdizioni dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.

Una delle novità introdotte dal Dl sulle semplificazioni (Dl 5/2012, in vigore dal 10 febbraio): la ripartizione delle competenze fra le Asl e le direzioni territoriali del Lavoro, da caso a caso. Sono così operative le semplificazioni introdotte dal Dl e comunicate mediante circolare del ministero del Lavoro n. 2 del 16 febbraio e la n. 1275 comunicata dall’Inail il 21 febbraio u.s.

Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
In caso di interdizione per gravi complicazioni dello stato di gravidanza, competente di tutta la procedura è esclusivamente la Asl. Se invece l’interdizione deriva da condizioni ambientali e lavorative a rischio per la salute della lavoratrice e del bambino, competente sia dell’istruttoria che del provvedimento è la Dtl. Dal 1° aprile in poi, le Dtl dovranno inviare alle Asl le richieste di astensioni che non definibili entro questa data.

Corso per mediatori a Milano

 Prenderà il via il 18 maggio 2012 il corso per poter diventare mediatori, organizzato da Intermedia in collaborazione con l’Università Milano Bicocca. Si tratta del primo percorso formativo base per mediatori, istituito all’interno di un contesto universitario, grazie alla specifica partnership tra la Intermedia e il Centro di studi aziendali della facoltà di economica dell’Università milanese Bicocca.

Il corso si terrà all’interno della struttura universitaria per la durata complessiva di 56 ore, e si svolgerà nella formula week end per 10 incontri fino al prossimo 23 giugno 2012. Con tale formula, che concentra gli appuntamenti formativi nelle sole giornate del fine settimana, il corso può ben rivolgersi anche a chi già lavora o ha ulteriori impegni all’interno dei giorni feriali.

Pubblicato il Rapporto 2011 sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale

 È disponibile l’edizione 2011 del Rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale, redatto ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione OIL C81 dell’11 luglio 1947.

Obiettivo del rapporto è quello di dare una rappresentazione dell’attività di controllo svolta dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS, dell’INAIL e dell’ENPALS e dei relativi risultati, cercando di evidenziare come questi ultimi siano strettamente legati anche all’evoluzione del mercato del lavoro nei diversi settori economici e comparti territoriali, con particolare riferimento alla notevole diffusione delle tipologie contrattuali diverse dal tradizionale contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

 Lo scorso 10 marzo è entrato in vigore il regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011, che disciplina l’accordo di integrazione, il nuovo strumento nato con l’obiettivo di consentire ai cittadini stranieri che vogliono soggiornare nel nostro Paese – ed in particolare a coloro che entrano in Italia per la prima volta e che fanno richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno – di avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali.

L’accordo di integrazione è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta, con il quale lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero ed il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione. L’accordo ha una durata di due anni prorogabile di un altro anno. La disciplina dell’accordo è contenuta nell’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“(Dlgs 286/1998) e nel regolamento approvato con d.P.R. 179/2011.