L’INPS, con messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione contenuta nell’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, relativamente al trattamento economico per congedo parentale indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).
In effetti, la norma contenuta all’articolo 23 prevede a decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.