Busta paga più pesante con la prossima dichiarazione dei redditi

Con la dichiarazione dei redditi del 2011 un lavoratore dipendente ha la possibilità di recuperare una parte delle tasse versate; in effetti, se ha percepito negli anni 2008 e 2009 compensi per prestazione di lavoro notturno e straordinario può, con la prossima dichiarazione, far valere una tassazione più favorevole del 10% in luogo dell’aliquota di riferimento.

Il lavoratore troverà tutti i dati utili nel modello CUD 2011 ai punti 97 e 99.

L’imposta sostitutiva è applicabile nel caso di indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

Lavoro ed economia: con la bassa crescita aumenta il precariato

 Gli ultimissimi dati della Banca d’Italia, inerenti le prospettive e le stime di crescita per il biennio 2011-2012 nel nostro Paese, non promettono nulla di buono. Bankitalia con un Rapporto ha infatti evidenziato come la crescita della nostra economia sia attesa piatta con la conseguenza che non potranno non esserci conseguenze e ripercussioni negative sull’occupazione. A pensarla così è in particolare Fulvio Fammoni, segretario confederale della CGIL, il quale mette tra l’altro in risalto come la stessa Banca d’Italia abbia indicato come la disoccupazione reale sia superiore a quella “certificata” attraverso i dati ufficiali, ed in particolare quelli forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Per il sindacalista, quindi, di questo passo non solo il lavoro continuerà a non crescere, ma sono alti i rischi, da un lato, di un ulteriore aumento del precariato, e dall’altro la mancanza di tutele a favore di quei lavoratori che hanno perso il posto e sono alla ricerca di una nuova occupazione.

Collegato lavoro, in scadenza i ricorsi per i contratti a termine

Il Collegato lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262 ha definito una nuova procedura per gli eventuali ricorsi sulle interruzioni dei rapporti di lavoro entro i nuovi termini di legge, ovvero 60 giorni dal licenziamento per i contratti accesi, 23 gennaio 2011 per quelli già conclusi alla data del 24 novembre 2010: 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

In effetti, quando è in scadenza un contratto di lavoro a tempo determinato e sussistono motivazioni per considerare lo stesso illegittimo è possibile ricorrere avverso l’interruzione, o licenziamento, nei limiti dei sessanta giorni previsti.

Il termine dei sessanta giorni, dalla comunicazione scritta dell’interruzione o licenziamento, è un tempo assoluto e inderogabile pena la decadenza di qualsiasi pretesa.

Lavoro, chiarimenti per l’incontro tra domanda e offerta

In arrivo dal Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 3 del 13 gennaio 2011, alcuni chiarimenti operativi in merito al regime di autorizzazione all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La circolare intende far luce su alcune norme aspetti presenti nella legge 4 novembre 2010 n. 183, ovvero il Collegato lavoro, all’articolo 48.

L’articolo 48 del Collegato lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, modifica gli articoli 4, 5, 6 e 15  del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di regime autorizzatorio degli operatori del mercato del lavoro.

Il Ministero ricorda che le disposizioni contenute nell’articolo 48, in particolare al comma 2, della legge n.183 non ha modificato l’impianto normativo in materia di obblighi per le Agenzie del lavoro.

Emilia Romagna, proroga ammortizzatori sociali 2011

La regione Emilia Romagna, secondo quanto stabilisce l’accordo con le parti sociali siglato lo scorso 23 dicembre 2010, conferma la proroga degli ammortizzatori sociali per il 2011.

In questi giorni la regione fornisce le prime indicazioni operative per la prosecuzione, nel corso del 2011, degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR 692/2009 in attesa dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Al punto 3 del verbale di accordo sottoscritto dalle parti sociali si concorda di utilizzare la cassa integrazione in deroga.

In attesa di un orientamento formale da parte del Ministero del Lavoro si consente alle imprese interessate di accedere alla deroga anche oltre i 20 giorni dall’accordo sindacale in azienda.

La regione ricorda che le  imprese che hanno utilizzato integralmente gli strumenti di sostegno al reddito non in deroga hanno titolo per accedere alle prestazioni in deroga.

Inps, nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa

Il maggiore istituto previdenziale attraverso la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, fornisce nuove disposizioni in fatto di nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le nuove disposizioni emesse dall’Inps recepiscono le indicazioni a suo tempo offerte dall’articolo 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’Inps ricorda che l’istituto della rateazione dei crediti concessa dall’Inps è già stata, così come ricorda la circolare n. 168/2010, disciplinata da due prcedenti circolari del 2010, la 106 e la 148.

La rateazione concessa dall’Istituto può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, ovvero i crediti per i quali l’Istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Fiat e il caso SACE

La SACE è una società controllata dal ministero dell’Economia e ha il compito istituzionale quello di assicurare dai rischi politici e commerciali le operazioni all’estero delle aziende italiane: sono circa 200.000 le aziende che investono all’estero e che hanno chiesto i servizi della società.

Cesare Damiano, insieme con altri parlamentari del gruppo PD, ha presentato una interpellanza, n. 2-00911, ai ministri dell’economia e dello sviluppo economico chiedendo impegni precisi all’esecutivo sulla Sace.

In particolare, Cesare Damiano, primo firmatario e capogruppo PD alla commissione lavoro, ha chiesto il rispetto dello spirito della legge 14 maggio 2005 n. 80, ovvero che i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 e della legge 12 dicembre 2002 n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

Inpdap, il nuovo sistema di pagamento delle pensioni

In arrivo alcune novità da parte del secondo istituto previdenziale italiano che diventano, di fatto, del tutto operative dal mese di gennaio 2011.

L’Inpdap ha deciso di proporre alla sua utenza nuove modalità di pagamento delle pensioni.

In effetti, dallo scorso mese, il pensionato che intende modificare la modalità di riscossione della sua pensione usufruendo il tradizionale servizio postale, ha la possibilità di chiedere all’ufficio postale più vicino alla sua residenza, attraverso gli opportuni canali, di comunicare all’istituto pensionistico pubblico l’eventuale variazione.

Dal primo gennaio diventa perciò effettivo il nuovo servizio che permette al pensionato di riscuotere la pensione con l’ufficio postale con differenti modalità, ovvero riscossione diretta, accredito in conto corrente postale e accredito sul libretto di risparmio postale.

Lo Statuto dei lavoratori e il decreto correttivo 106/09

Le modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 sono diverse e di varia natura. In particolare, uno dei punti di maggiore attenzione sindacale è certamente quello coinvolge l’aspetto della sorveglianza sanitaria.

In effetti, l’articolo 26 comma 2 modifica l’articolo 41 comma 3 del decreto 81/08, ovvero sulla visita medica preassuntiva che, secondo i pareri di diversi esperti del settore, si porrebbe in contrasto con lo Statuto dei lavoratori.

In effetti, il decreto 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche in fase preassuntiva, introduce una modifica anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione originaria.

Il dettato originale della disposizione, decreto 81, prevede che il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

La Fiat di Mirafiori e la sconfitta della politica

Non esiste un vero vincitore nella disputa sul nuovo contratto di lavoro ma solo vinti.

Non ha vinto la Fiat perché è facile vincere imponendo un contratto con nessuna vera e plausibile alternativa, ma solo paventando una minaccia sicura sul tessuto sociale e umano dei propri lavoratori.

L’accordo di Mirafiori non può essere considerato un vero contratto di lavoro poiché mira solo a ridurre i diritti dei lavoratori senza nessuna reale concessione: più soldi? Sì, è vero, ma ci mancherebbe, a Mirafiori si sono chiesti un aumento dei carichi di lavoro e degli straordinari e una rinuncia ad esercitare il diritto di sciopero.

Non hanno vinto i lavoratori che si sono visti al centro di una disputa politica dove l’attore principale era assente: lo Stato. I lavoratori di Mirafiori che hanno dovuto accettare nuove condizioni di lavoro in nome di una piena occupazione allo scopo di continuare a garantire reddito alle proprie famiglie.

Indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L’attuale normativa, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede, in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma in un’unica soluzione pari al 10 percento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, iscritti invia esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Questi collaborati per ottenere il beneficio devono essere in grado di soddisfare, in via congiunta, alcune determinate condizioni.

Fondo politiche sociali, in Gazzetta Ufficiale i decreti di riparto

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2011 i Decreti Interministeriali del 4 ottobre 2010, con i quali vengono ripartite, fra le Regioni e le Province autonome, le risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2010.

Le somme ripartite vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all’annualità 2010 già anticipate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei conti il 21 maggio 2010.

È opportuno ricordare che il  mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta  la revoca dei  finanziamenti.

Inps, nuovi assegni familiari per lavoratori autonomi per il 2011

L’Inps, attraverso la circolare n.1 del 10 gennaio 2011, comunica che sono stati rivalutati i limiti di reddito per gli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e per le quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Inps, dal 2011 modifiche alla disciplina ISE/ISEE

L’Inps precisa che l’articolo 34 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha modificato il decreto n. 109/98, già modificato dal D.Lgs. 130/00 e successivamente dalla legge n. 244/07.

In particolare, l’articolo 34 ha riscritto l’articolo 4 del decreto 109/98.

A questo proposito, la legge n. 183/10 introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata, ovvero ISE/ISEE.

In effetti, da quest’anno è possibile presentare la DSU, ovvero dichiarazione sostitutiva unica, all’Inps per via telematica.

Il lavoratore, per avvalersi di tale opportunità, può collegarsi al sito Internet dell’Inps utilizzando il portale ISEE richiamabile dai Servizi On-Line: il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN).