Istat, lo stato della spesa sociale in Italia

Presentata l’analisi della spesa sociale in Italia dal Ministero del Lavoro alla Conferenza nazionale ISTAT tenuta la scorsa settimana.

Per essere più precisi la ricerca predisposta dal Ministero costituisce un contributo preliminare ad un’analisi della composizione dell’impegno finanziario pubblico per alcune funzioni di spesa sociale per il triennio 2007-2008-2009.

La ricerca è stata condotta a partire dalle risultanze di documenti di bilancio, documenti statistici ed altri documenti ufficiali, in maniera sperimentale e senza pretesa di esaustività.

Il documento presentato pone in evidenza diversi aspetti: dall’invalidità alla tutela della famiglia, dal lavoro in senso lato alle politiche abitative fino ad arrivare alla povertà e ai fattori di esclusione sociale.

Inail, rapporti di lavoro e contratto part time

Ritorniamo sulla circolare Inail n. 51 del 15 dicembre per sottolineare che la normativa si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile, alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile e per i soci lavoratori delle stesse.

In caso di contratti di lavoro a tempo parziale la circolare in questione osserva che la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla contribuzione virtuale.

In particolare, la normativa vigente in tema di rapporti a tempo parziale stabilisce che la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e che i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.

Inail, chiarimenti sui rapporti di lavoro nel settore edile

L’Inail ha voluto chiarire, mediante la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, alcune questioni sui rapporti di lavoro nel settore edile e contratti di lavoro part-time.

Infatti, l’istituto per la tutela degli infortuni sul lavoro ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile, , anche se  in economia sul territorio italiano, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (la cosiddetta retribuzione virtuale).

Secondo le precisazioni dell’Inail l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione virtuale ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

In arrivo il nuovo regolamento sugli appalti di lavori, servizi e forniture

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre del 2010 il DPR del 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero il regolamento di esecuzione del decreto 12 aprile 2006 n. 163 che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive dell’Unione Europea 2004/17/CE e 2004/18/CE.

In realtà il nuovo Regolamento sugli appalti entrerà in vigore il 9 giugno 2011, quando sostituirà integralmente sia il Regolamento fissato dal D.P.R. n. 554/1999, sia il D.P.R. n. 34/2000, relativo alla qualificazione delle imprese.

Il legislatore ha previsto che soltanto alcune parti,  nello specifico gli articoli 73 e 74, entreranno in vigore il prossimo 26 dicembre e riguardano alcune procedure di sospensione e decadenza e l’attribuzione di sanzioni nei confronti delle SOA (le società di certificazione delle imprese) e delle stazioni appaltanti che violano le previsioni normative.

Inps e il suo bilancio sociale 2009

L’Inps ha presentato il suo bilancio sociale 2009 presso il CNEL il 1 dicembre 2010 nella Sala Tarantelli.

Si è approfittato dell’evento per fare anche il punto della situazione sul panorama previdenziale e assistenziale del nostro Paese.

In particolare il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua ha affermato che

Il 100% di ciò che facciamo è rivolto al sociale perciò quelli che evidenziamo come miglioramenti non sono prove muscolari o numeri autoreferenziati ma prove di una maggiore attenzione al cittadino e alle imprese

Il presidente del maggiore istituto previdenziale italiano ha fatto presente il ruolo fondamentale dell’Inps come cerniera tra centro e territorio su emergenze vere e proprie come la disoccupazione o la lotta all’illegalità.

Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 17 agosto 2010, risponde ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), ovvero sull’agevolazione contributiva del 10% relativa agli incrementi di produttività (lavoro straordinario).

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intende fare luce sulla quota base e sulle maggiorazioni relative in merito alle prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno-notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa e sulle prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23:00 da lavoratori giornalisti.

Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Si conferma la riduzione contributiva nel settore edile

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, il Decreto del 4 ottobre 2010 che conferma la riduzione prevista dall’articolo 29 del  decreto-legge  2 giugno 1995 n. 244, convertito con  modificazioni dalla  legge  8 agosto 1995 n. 341, anche per l’anno 2010 nella  misura dell’11,50 per cento.

Il nuovo decreto tiene conto delle rilevazioni elaborate  dagli  Enti  interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel  periodo  di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 della  legge n. 341 del 1995.

Secondo queste rilevazioni si evidenzia che, nonostante  nell’anno  2009 si  sia  registrata  una  crisi   dell’edilizia, l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura  dell’11,50 per cento, fissata  con il decreto ministeriale 16 luglio 2009.

Lavoro in nero, chiarimenti sulle sanzioni

In un precedente post avevamo già messo in evidenza il contenuto dell’articolo 4 , comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010.

Infatti, la norma prevede un aumento dell’importo delle sanzioni civili, in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari, di una quota pari al 50 per cento.

Secondo quanto stabilito, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, così come prevede l’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e l’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.

L’Inps con propria comunicazione ricorda che, in base al tenore dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, al raggiungimento del tetto del sessanta per cento,  a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora.

La maggiorazione prevista delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate.

Cassazione, le giustificazioni del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24343 del 1 dicembre 2010, ha ribadito che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale che restano sottratti al controllo giurisdizionale.

In questo caso, se il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.

È opportuno ricordare che la comunicazione prevista dall’articolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità.

Le sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero

La legge n. 183/2010 ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego da parte di un datore di lavoro di lavoratori in nero.

In effetti, all’articolo 4, comma 1, della legge sopra indicata ha sostituito il comma 3 del decreto n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito con modificazioni dalla legge del 23 aprile 2002 n. 73.

La recente circolare del Ministero del Lavoro, la n. 38 del 2010, pone in risalto la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili.

In sostanza, la nuova disposizione trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, ovvero 24 novembre 2010, ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.

Test di italiano per il permesso di soggiorno

Il decreto del Ministero dell’Interno che disciplina il test d’italiano finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno è in vigore dal 9 dicembre 2010.

Il test, non privo di polemiche, è indispensabile per il  rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (previsione  dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).

Le disposizione, però, non si applicano ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Per superare il test è necessario che lo straniero dimostri di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.

Inps, attiva la casetta postale on line

Inps manda in soffitta la tradizionale posta cartacea e propone un nuovo innovativo servizio allo scopo di accelerare l’interscambio delle informazioni tra utente e Istituto previdenziale.

Infatti, l’Inps ha deciso di avviare un nuovo servizio, chiamato Cassetta postale on line, reperibile alle solite pagine istituzionali dell’istituto.

Il nuovo servizio consente di prendere visione di tutta la corrispondenza intercorsa con l’Istituto dal 2006 ad oggi con chiunque che hanno ricevuto una comunicazione dagli uffici negli ultimi anni.

L’Inps recupera 4,5 miliardi di euro

Il maggiore istituto previdenziale è riuscito a recuperare più di 4.5 miliardi di euro grazie alla sua attività sul fronte dell’evasione contributiva iniziata lo scorso 1 gennaio 2010: una cifra non di poco conto che segna in modo positivo il lavoro svolto dall’istituto fino ad oggi.

Il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, ha voluto mettere in risalto il lavoro dell’Istituto previdenziale

Sono dati importanti e ancora più importanti perché confermano una tendenza che si è manifestata negli ultimi mesi. Da giugno anche le riscossioni contributive correnti dalle aziende sono costantemente in zona positiva. L’efficienza dell’Istituto, la collaborazione delle imprese e probabilmente un nuovo segno nell’economia del Paese hanno contribuito a questi risultati.