Inail, in Abruzzo calo degli infortuni sul lavoro

L’Inail, sezione regionale dell’Abruzzo, ha presentato, alcuni giorni fa, il suo Rapporto regionale ponendo in evidenza i risultati positivi sul versante degli incidenti sul lavoro nell’industria anche se a vanificarne l’andamento sono i casi mortali  denunciati dovuti alla circolazione stradale.

In effetti, i dati comunicati dall’Inail pongono in evidenza complessivamente 19,075 incidenti nel 2009 con un decremento del 10% rispetto al 2008, mentre i casi mortali sono in aumento: dai 34 episodi del 2008 si è arrivati ai 39 nel 2009.

I dati dell’istituto mostrano che la prima causa in assoluto sono dovuti agli effetti della circolazione stradale; infatti, 14 dei 39 casi complessivi si sono registrati per le strade dell’Abruzzo.

L’offerta di lavoro congruo

Lo stato ha predisposto diverse misure al fine di favorire l’assunzione e, in modo particolare, ha definito diversi obblighi a carico su chi fruisce di incentivi.

Il concetto di lavoro congruo rientra nell’applicazione della normativa in materia di dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

La definizione di lavoro congruo, come specificato dalla norma stessa, è esclusivamente quella individuata dall’articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Non si fa quindi riferimento ad eventuali diverse definizioni stabilite da normative regionali che possono semmai rilevare ai fini della attuazione del cosiddetto patto di servizio che ha diversa finalità.

L’articolo 19 del precedente decreto n. 185 prevede che il lavoratore, per ottenere qualsiasi prestazione di sostegno al reddito, deve dichiararsi disponibile a una nuova attività oppure ad un percorso di riqualificazione professionale.

Incentivi alle assunzioni, legge n. 223/1991

Nel panorama legislativo italiano esistono diversi strumenti utili come incentivi per il reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

La legge di stabilità prevede che le misure sperimentali siano prorogati anche per l’anno 2011.

Tra gli strumenti che hanno a disposizione i datori di lavoro possiamo senza dubbio mettere l’accento sull’assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità, così come prevede la legge 223/1991.

In buona sostanza, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

I certificati di malattia e la telematica

 Fino al 31 gennaio del 2011 le amministrazioni pubbliche non contesteranno il mancato rispetto della procedura telematica già a suo tempo prevista per l’invio dei certificati di malattia.

In effetti, ad oggi il medico che non è in grado di utilizzare una connessione a internet per consentire la trasmissione telematica dei certificati medici al datore di lavoro di riferimento può contattare il numero verde 800 013 577, analogo discorso per le certificazione in caso di pronto soccorso o ricovero in ospedale.

Secondo le indicazioni dell’ente previdenziale pubblico di riferimento, ovvero l’Inpdap, la normativa si applica a tutto il personale ad ordinamento privatistico.

In sostanza, la norma non riguarda il personale in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati di Stato, professori universitari, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia.

Facebook e il datore di lavoro

Esprimere il proprio parere e critiche verso i propri superiori gerarchici attraverso un social network può costare caro; infatti, in Francia un giudice del lavoro ha espresso parere favorevole in merito al licenziamento, per giusta causa, di alcuni dipendenti che avevano utilizzato Facebook come cassa di risonanza alle proprie lamentele.

Il caso francese pone in primo piano un problema, ovvero è lecito per il datore di lavoro monitorare, in situazioni di extra lavoro, le attività dei propri dipendenti al fine di verificare se questi assumono o meno comportamenti confacenti con la direzione aziendale?

Non esiste una legislazione che disciplina il delicato tema anche se in altri paesi hanno messo a punto norme precise a riguardo.

Inail, in arrivo nuovi compiti

La legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione con modificazione del decreto 78/2010, attribuisce all’Inail le funzioni svolte in passato da parte dell’Ispesl e dell’Ipsema.

In effetti, il recente correttivo alla manovra finanziaria ha voluto razionalizzare il settore infortunistico italiano sopprimendo e incorporando le funzioni di Ipsema e Ispesl all’Inail.

L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, ISPESL, è l’ente di diritto pubblico nel settore della ricerca.

L’istituto è l’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

Il licenziamento durante il periodo di prova

 La Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo alcuni dubbi interpretativi in merito alla licenziabilità durante il periodo di prova.

Per la Corte, con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, è possibile licenziare un lavoratore in prova senza l’obbligo di motivazione.

In effetti, ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile, l’assunzione in prova del prestatore di lavoro per periodo di prova deve risultare da un atto scritto e durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d’indennità.

Il codice civile ribadisce, però, che se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Ministero del Lavoro, indicazioni per lo stress da lavoro correlato

 Il Ministero del lavoro ha fornito, attraverso la lettera circolare del 18 novembre 2010, alcune indicazioni per la corretta valutazione dello stress lavoro-correlato.

La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del 17 novembre 2010 ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, così come prevede il decreto n.81 del 2008 di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e l’articolo 28, comma 1-bis, sempre del medesimo decreto legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

Con questa iniziativa il Ministero intende offrire, in anticipo rispetto al termine di legge ad oggi stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

La totalizzazione e la libera professione

La manovra finanziaria di luglio, legge 122/2010, ha ridefinito l’impalcatura del sistema previdenziale italiano introducendo, ad esempio, una nuova finestra, definita mobile, che ritarda il diritto a percepire l’assegno pensionistico da 12 a 18 mesi.

In modo particolare, gli iscritti alle diverse forme di gestione separata presente nei diversi ordinamenti previdenziali percepiranno, in modo più sensibile, gli effetti di questo nuovo provvedimento che, di sicuro, non sarà l’ultimo.

Possiamo, a questo riguardo,. Ricordare gli iscritti alla Gestione separata Inps, come i co.co.co, o coloro che si trovano nelle gestioni degli artigiani, commercianti e dei coltivatori diretti.

Non solo, il provvedimento incide anche sulle aspettative dei liberi professionisti che hanno, in precedenza, versato, per un certo intervallo temporale, i propri contributi nelle casse di un qualsiasi istituto previdenziale, Inps o Inpdap,  o nella loro gestione separata e che, ragionevolmente, vogliano avvalersi della totalizzazione per ottenere una pensione unica senza perdere alcun contributo versato.

Il congedo straordinario retribuito

La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.

Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Indennità di disoccupazione, alcuni casi particolari

L’indennità di disoccupazione è concessa ai lavoratori che perdono il proprio posto di lavoro in modo indipendente dalla propria volontà.

Il Legislatore è, però, intervenuto anche per regolare casi particolari che, seppur presentano dimissioni di tipo volontarie, presentano dei vizi.

Così, in caso lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, le dimissioni non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l’Inps ha già, a suo tempo, ribadito il suo orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni di questo tipo così come indicate dalla giurisprudenza.

Trasferimento di azienda e i diritti dei lavoratori

Il trasferimento d’azienda, secondo il nostro ordinamento, è qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità,  a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda.

È possibile senza dubbio affermare che la legge di riferimento che regola il trasferimento di azienda è il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 18 che intende attuare la direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

Collegato lavoro, l’arbitrato

L’articolo 31 della legge 183/2010, meglio conosciuta come Collegato Lavoro, detta disposizioni inerenti la nuova procedura di conciliazione e arbitrato.

La norma fissa, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.

Non solo, a questo fine il legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nell’articolo 411 del codice di procedura civile relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nella pubblica amministrazione.

Fiom, alla Fiat rappresentanza a rischio

Lo scontro alla Fiat tra il gruppo dirigente e la Fiom non sembra finire.

Il segretario della Fiom, Maurizio Landini, ha sollevato un problema di rappresentanza accusando la Fiat di voler attaccare il diritto alla democrazia interna nelle fabbriche.

Secondo le dichiarazioni del segretario della Fiom, la Fiat intenderebbe ostacolare la rappresentanza sindacale targata Fiom all’interno delle strutture produttive. Infatti, in base all’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori le rappresentanze sindacali possono essere costituite solo nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti di lavoro.

Nella fattispecie ai dipendenti della newco di Pomigliano non si potrà di certo impedire di iscriversi al sindacato che preferiscono, ma si potrà impedire a quel sindacato di avere delegati in fabbrica perché non risulta firmataria  del contratto nazionale dei metalmeccanici del 2009 e il nuovo contratto aziendale sulla base dell’accordo separato del 15 giugno del 2010.