Le assenze per malattia durante lo sciopero

 La Corte di Cassazione con sentenza del 31 maggio 2010 n. 13256 ha stabilito che quando non è possibile stabilire una relazione tra i lavoratori scioperanti e quelli assenti per malattia non è ammissibile privare per volontà del solo datore di lavoro la relativa retribuzione degli assenti per motivi di salute.

Secondo la Corte di Cassazione i lavoratori assenti per motivi di salute non avevano comunque manifestato l’intenzione di aderire allo sciopero e per questa ragione il datore di lavoro non poteva derogare dall’obbligo a conferire la relativa retribuzione.

Esenzione assicurativo e previdenziale per le collaborazioni sportivo dilettantistiche

Chi svolge prestazioni e collaborazioni di tipo sportivo-dilettantistiche è esentato dai versamenti di tipo assicurativo e previdenziale in quanto questa tipologia di lavoro rientra tra i redditi diversi.

L’attività non deve essere di natura professionale;infatti, i compensi devono essere inquadrati come redditi diversi e non rese nell’esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

I compensi devono poi essere erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli altri enti di promozione sportiva o da qualunque organismo iscritto nel registro telematico del Coni.

Inps, in arrivo verifiche straordinarie nei confronti degli invalidi civili

L’Inps ha programmato verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2010 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile, così come prevede l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dell’articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

L’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009 con il quale sono state introdotte importanti innovazioni al procedimento  di riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna all’Inps la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Dimissioni volontarie? Nessuna indennità di disoccupazione

L’Inps con messaggio n. 16825/2010 ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore che si dimette volontariamente, così come prevede la Legge n. 448 del 1998.

Secondo l’articolo 34 l’indennità di disoccupazione per dimissioni volontarie non comporta nessun obbligo per l’istituto previdenziale.

In effetti, il contenuto della legge è abbastanza chiaro perchè stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

Le dimissioni annullate per confusione mentale

 Le dimissioni possono essere annullate se il lavoratore, sebbene non interdetto, provi di essere stato in uno stato, anche transitorio, di incapacità di intendere e di volere.

Lo ho stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8886 del 14 aprile che ha applicato i criteri stabiliti dall’articolo 428 del codice civile.

Infatti, la Suprema Corte ha ribadito che in caso di dimissioni date dal lavoratore che si trovi in uno stato di incapacità naturale, il diritto di riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex articolo 428 c.p.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione.

La pensione che verrà

Il recente correttivo alla manovra finanziaria non è che l’inizio. In realtà il futuro sarà ancora peggiore; infatti, grazie all’aspettativa di vita e alla recente manovra di fine maggio si andrà sicuramente in pensione a 70 anni con un assegno al limite della sussistenza.

Il sistema delle quote è stato semplicemente annullato senza nemmeno aspettare la sua completa attuazione. Al suo posto è arrivato un sistema che alza l’età pensionabile per tutti in modo automatico di dodici mesi se lavoratori dipendenti e diciotto se autonomi.

Manovra finanziaria, le deroghe alla nuova riforma sulle pensioni

 La recente manovra finanziaria, decreto n.78 del 31 maggio 2010, prevede in maniera esplicita diverse deroghe rispetto all’applicazione delle nuove finestre di uscita.

Per il comparto scuola e università si continuerà a ritenere valido il contenuto dell’articolo 59 delle legge 449/1997. Ciò vuol dire che in caso di maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico, ad esempio il 1 settembre.

Calcolo del contributo figurativo per le lavoratrici a progetto

Le lavoratrici a progetto hanno diritto ad usufruire dei congedi parentali al pari di quelli di maternità. In particolare, possono usufruire, dal 1 gennaio del 2007, di permessi fino a tre mesi nel primo anno di vita del bambino.

Non solo, nell’ipotesi di gravidanza, i contratti a progetto, sono prorogati di diritto per altri 180 giorni, salve altre disposizioni più favorevoli.

Nei periodi di congedo parentale e di maternità le lavoratrici a progetto hanno diritto all’accredito della relativa contribuzione figurativa utile ai fini del trattamento pensionistico.

Il lavoratore e il trasferimento del luogo di lavoro

La prestazione lavorativa è svolta tipicamente all’interno di locali aziendali, ma può anche succedere che questa può svolgersi al di fuori per il tipo di mansione che il prestatore deve svolgere.

Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa può essere stabilito dalle parti del contratto individuale di lavoro secondo i criteri espressamente previsti dal codice civile, articolo 1182, con un patto di inamovibilità che impone il consenso bilaterale per ogni futuro spostamento.

Occorrr precisare che un patto di questo tipo è abbastanza raro e di difficile applicazione. In sua assenza è il datore di lavoro, per mezzo del suo potere direttivo espressamente previsto dalla legge, che decide la determinazione e la modifica del luogo della prestazione.

Congedo di maternità per le lavoratrici a progetto

Dopo aver puntualizzato le tutele economiche a favore delle lavoratrici a progetto, ora cerchiamo di chiarire meglio il congedo di maternità previsto per la lavoratrice in questione.

In effetti, a seguito della decisione del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che ha reso esecutiva, con decreto del 13 luglio 2007, l’estensione delle tutele di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate, il maggiore istituto previdenziale italiano è intervenuto nella materia al fine di chiarire la sua posizione a riguardo.

In effetti, l’Inps ha puntualizzato, con la circolare n. 64 del 13 maggio 2010, i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa a favore, per l’appunto, dei lavoratori a progetto.

La maternità per i lavoratori a progetto

Le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale possono ricorre ad alcune tutele di natura economica al fine di salvaguardare una parte dei loro compensi. L’unica condizione essenziale è la sola iscrizione alla gestione separata Inps, così come prevede l’articolo 2 della legge 335/1995.

Infatti, per i congedi di maternità e di paternità è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007 e dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile.

Sostegno all’autoimprenditorialità con i benefici dell’Inps

Ci siamo già soffermati su questo particolare beneficio in un nostro precedente articolo.

Come avevamo già posto evidenza il decreto interministeriale n. 49409 del 18.12.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, assegna ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi il beneficio consistente nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito, ossia ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con erogazione a carico dell’Inps.

Questo particolare meccanismo è stato messo a punto per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e un impiego attivo degli ammortizzatori sociali. Infatti, con questa norma sono state definite delle misure volte a utilizzare tali strumenti in funzione non solo di incentivi alle assunzioni per le aziende, ma anche di incentivi all’autoimprenditorialità.

part-time verticale e trattamento pensionistico

Chiarimenti da parte della Corte Europea di Giustizia sul part-time verticale e sul relativo trattamento pensionistico.

Un’altra stoccata al sistema Italia; infatti, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori.

La decisione della Corte Europea di Giustizia è il risultato di una causa promossa dal personale di volo di cabina della compagnia aerea Alitalia che lavorano a tempo parziale, secondo la formula denominata tempo parziale di tipo verticale ciclico. Si tratta di una modalità organizzativa in base alla quale il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all’anno, con orario pieno o ridotto.

Il congedo per i figli obbligatorio anche per papà

Probabili modifiche in arrivo al testo unico sui congedi parentali; in effetti, è stato inserito nell’agenda dei lavori della Commissione Lavoro della Camera l’esame della proposta di legge di iniziativa PDL sulle modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

In realtà, oltre alla proposta di legge di iniziativa PDL esistono almeno altre quattro differenti iniziative in questo senso.

L’obiettivo del lavoro in Commissione è di riuscire a produrre un testo unico condivisibile da tutti; in effetti, insieme alla proposta Saltamartini con relatore Moffa del PDL, esistono a anche le proposte di Mosca, Brugger, Caparini, Calabria e Jannone.