Le dimissioni annullabili

Le dimissioni possono essere annullate per vizi della volontà e per incapacità di intendere e di volere. In effetti, alle dimissioni, quale negozio unilaterale recettizio, sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 1427 e seguenti e l’articolo 428 del codice civile.

In sostanza, secondo l’articolo 1324 e salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

La manovra finanziaria e il contratto di produttività

La recente manovra oltre a limitare la spesa pubblica, si è anche soffermata su diversi aspetti rivolti a potenziare la produttività nei luoghi di lavoro. La convinzione del governo è che, oltre a fissare un freno alla spesa, occorre incentivare la produttività per incrementare lo sviluppo.

La manovra finanziaria 2010, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, all’articolo 53 riprende i contenuti della detassazione delle retribuzioni finalizzate alla produttività (norma in vigore fino al 31 dicembre 2010) ed alla decontribuzione a seguito di accordi di secondo livello così come prevede la legge n. 247 del 2007.

Aggiornate le retribuzioni dei cantanti e orchestrali in sala di incisione

Il ministero del lavoro ha aggiornato, con decreto ministeriale 29 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010, le retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Con decorrenza 1° gennaio 2010 le retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all’ENPALS sono stabilite, in  relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall’unita tabella al decreto.

Pensioni più lontane con la manovra correttiva

La recente manovra correttiva sui conti pubblici ha definito una nuova stretta pensionistica che allontana la possibilità di collocarsi a riposo.

È opportuno chiarire che saranno direttamente colpiti i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici di anzianità e vecchiaia a partire dal mese di gennaio 2011.

In questo modo si rendono sono ancora le finestre del 1° luglio, del 1° ottobre e quella successiva di gennaio 2011 a patto che i requisiti siano soddisfatti entro il 2010.

Vogliamo mettere in evidenza le tre finestre ancora utilizzabili secondo il vecchio sistema.

La finestra di luglio potrà essere utilizzata da coloro, lavoratori dipendenti, che hanno raggiunto quota 95 (ossia età minima 59 anni) entro il 30 dicembre 2009 o, in alternativa, che possono vantare 40 anni di contributi al 30 marzo 2010 a condizione che, entro il 30 giugno 2010, hanno raggiunto i 57 anni.

L’inabilità dopo l’assunzione

La questione è abbastanza rilevante tanto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  ha deciso di intervenire attraverso un suo autorevole parere.

Infatti, con interpello n. 17 del 24 maggio del 2010 il Ministero ha dato una sua risposta in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva, ex art. 4 della legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il nuovo trattamento di “buonuscita” per i pubblici dipendenti

Altre novità in arrivo per il pubblico impiego. La manovra finanziaria del 2010, Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, ha introdotto, grazie all’articolo 12, un nuovo calcolo per il trattamento dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, a seconda di come lo si voglia chiamare. Infatti, la manovra stabilisce che, partire dal 1° gennaio 2011, il trattamento di fine servizio verrà calcolato secondo le regole stabilite dall’articolo 2120 codice civile.

In sostanza, il trattamento, secondo quanto stabilisce il codice civile, si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

Inps, chiarimenti in merito all’iscrizione alla gestione separata

Com’è noto la riforma Dini ha obbligato l’iscrizione, dal 1 gennaio 1996, presso una apposita Gestione separata tenuta dal primario istituto previdenziale italiano di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre agli incaricati alla vendita a domicilio.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

L’iscrizione è finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Governo, emanato il decreto sulla manovra finanziaria

E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, con il quale il governo ha emanato la manovra finanziaria per il 2011 ed il 2012 pari a 24,9 miliardi di euro.

Con il provvedimento sono state disciplinate anche alcune questioni che riguardano il mondo del lavoro e sulle quali, nei prossimi giorni, si effettueranno alcune riflessioni.

Secondo il ministro Brunetta

Il ritardo di qualche mese per chi aveva deciso di andare in pensione, è un sacrificio? Chiamiamola piccola iattura, ma non mi sembra una cosa insopportabile di fronte a tutto quello che sta succedendo in Europa e in giro per il mondo

In realtà quello che deve essere messo in evidenza che non è possibile introdurre ogni sei mesi modifiche al nostro sistema previdenziale vanificando aspettative e introducendo alchimie di bilancio.

Contratto a progetto con la parrocchia

Qualora la parrocchia, o un qualsiasi altro ente religioso, abbia la necessità di affidare l’incarico di responsabile delle attività, ad esempio estive, ad un laico retribuito è opportuno utilizzare un Co.Co.Pro. con un adeguato progetto.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, alcuni precisi elementi: l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro e l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.

Lavorare in parrocchia

A volte può succedere che una parrocchia ha la necessità di utilizzare forme di collaborazione retribuita per seguire la comunità e per espletare i servizi che eroga: una scuola o il centro estivo per ragazzi.

Così qualora una parrocchia decida di affidare la direzione delle attività estive ad un  collaboratore (volontario o retribuito), oltre alle capacità tecniche e organizzative, deve valutare le possibili forme di collaborazione e di rapporto di lavoro.

Occorre precisare che esiste un principio costituzionale che impone di retribuire il lavoro con giustizia ed in proporzione al tipo di mansione svolta. I criteri cui parametrare il quantum sono dati principalmente dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti.

Ferie non godute e contribuzione lavorativa

La corte di Cassazione con sentenza n. 11262 del 10 maggio 2010 ha stabilito che il carattere risarcitorio delle somme corrisposte per ferie non godute non è di ostacolo all’assoggettamento a contribuzione trattandosi, in ogni caso, di un compenso corrisposto in dipendenza di un rapporto di lavoro ed in relazione ad una prestazione effettuata ed è riconducibile all’ambito dell’articolo 12 della legge n. 153/1969.

In effetti, l’articolo 12 stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Orario di lavoro e interruzione del periodo di riposo

I lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, con obbligo di reperibilità, che vengano successivamente richiamati in  servizio hanno diritto a riposi giornalieri e settimanali che devono decorrere nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa.

Ricordiamo, in base al decreto n. 66 del 2003, che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata.

L’art. 9 del decreto precisa che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Permessi per assistere disabili ricoverati, legge 104/92

L’Inps ha deciso di chiarire alcuni dubbi in merito all’applicazione dell’articolo 33 della legge 104/92 e lo fa attraverso il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010.

Con questo messaggio l’istituto previdenziale definisce le modalità di fruizione dei permessi orari che spettano al familiare per accompagnare a visita medica o a terapia esterna il portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno.

A questo riguardo, l’Inps pone in evidenza che il Ministero del lavoro si è già espresso sulla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e, inoltre, affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.

Collegato lavoro, collaborazioni coordinate e continuative

Il collegato lavoro, all’articolo 50, pone una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la misura del risarcimento del danno nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di questo tipo.

In modo particolare, nel Collegato si intendono introdurre specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 276 del 2003 (meglio conosciuta come riforma Biagi) ha introdotto, agli articoli 61-69, una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato.