Le dimissioni possono essere annullate per vizi della volontà e per incapacità di intendere e di volere. In effetti, alle dimissioni, quale negozio unilaterale recettizio, sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 1427 e seguenti e l’articolo 428 del codice civile.
In sostanza, secondo l’articolo 1324 e salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.