I lavoratori a domicilio

Il lavoratore a domicilio è una particolare forma di collaborazione nata agli albori della Rivoluzione industriale.

L’articolo 2094 del codice civile è, di per sé, abbastanza chiaro. In effetti, è qualificato prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Di rimando la legge del 18 dicembre 1973 n. 877 definisce il lavoratore a domicilio.

INPS, nuova iniziativa per gli iscritti alla Gestione Separata

L’Inps intende fornire agli assicurati, attraverso la circolare n. 63 dell’11 maggio 2010, nuovi servizi rivolti a qualificare il rapporto con gli assicurati attraverso alcuni obiettivi che la Direzione Generale dell’Istituto previdenziale ritiene importanti.

In effetti, l’Inps, secondo quanti analoghi istituti fanno già in Europa, vuole offrire agli assicurati la possibilità di visualizzare “on line” la situazione assicurativa e contributiva individuale risultante presso le gestioni assicurative amministrate dall’istituto previdenziale.

Grazie a questa iniziativa, l’istituto è in grado di garantire l’erogazione di servizi in tempo reale agli assicurati, compreso l’aggiornamento della posizione assicurativa individuale per tutte le variazioni.

I lavoratori e lo studio

Lo Statuto dei lavoratori prevede, all’articolo 10, che i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, al fine di sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Non

Aggiornata indennità dei volontari del soccorso alpino

È stata aggiornata, dal Ministero del Lavoro, l’indennità che spetta ai lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico.

Il Ministero ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010, il decreto 10 maggio 2010 con l’aggiornamento dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per l’anno 2010.

La retribuzione media mensile spettante  ai  lavoratori  dipendenti del settore industria, per il 2010, e’ pari a euro 1860,48.

La certificazione dei contratti di lavoro nel Collegato

L’articolo 30 del Collegato lavoro, decreto 1167-B/bis, si occupa delle clausole generali e delle certificazione del contratto di lavoro.

Il concetto è semplice, le parti che sottoscrivono il contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono dichiarare che il contenuto dello stesso corrisponde a verità ed è stato pattuito liberamente. Le commissioni di certificazione saranno i luoghi dove sarà possibile certificarli.

Al comma 3 del testo presente in Senato sono presenti disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro a cui il giudice deve far riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

Secondo il testo si dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, debba tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l’assistenza delle richiamate commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Il lavoratore e la formazione

Il Legislatore ha introdotto con la legge  n. 53/2000, meglio conosciuta come legge sui congedi parentali, l’istituto del congedo per la formazione come un valido strumento per la crescita professionale e culturale dei lavoratori.

La legge ha apportato sostanziali modifiche sul diritto alla formazione estendendo le tutele e le possibilità già previste. Infatti, restano immutate le disposizioni previste relative al diritto allo studio così come sono poste in evidenza nell’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio conosciuto come lo Statuto dei lavoratori.

Permessi retribuiti e la legge 104/92

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto a permessi retribuiti la persona che presti assistenza al genitore portatore di handicap se questa non è continuativa, Sentenza del 22 aprile 2010 n. 9557.

L’assistenza deve essere espressa in forma continuativa e in via esclusiva, così come prevede la legge. Infatti, le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della legge 53/2000, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Funzione Pubblica, la riforma Brunetta è direttamente esecutiva

Il mese scorso avevamo dato evidenza della decisione del Tribunale di Torino in merito ad un ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali contro l’Inps per la presunta violazione dell’articolo 28 della legge 300/1970, lo statuto dei lavoratori.

Infatti, il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso delle organizzazioni sindacali poiché il dirigente della sede regionale del Piemonte dell’istituto previdenziale aveva disposto unilateralmente modifiche sull’organizzazione e sulla gestione della banca ore smentendo alcune regole del vecchio contratto collettivo e giustificando il suo operato facendo riferimento al decreto legislativo n. 150/2009.

Pensionamento anticipato per chi assiste familiari invalidi

La Commissione lavoro della Camera ha dato parere favorevole all’Assemblea sul testo unificato dei numerosi progetti di legge tutti di iniziativa parlamentare e su cui si è registrata un’ampia condivisione dei gruppi rappresentati in Commissione tanto da essere approvato con voto unanime.

Tale provvedimento reca importanti disposizioni in favore di coloro che assistono familiari gravemente disabili e aventi una invalidità del 100 per cento con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Certificati di malattia, circolare di chiarimento da parte della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010, la circolare n. 1 dell’11 marzo 2010 con le indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

Le nuove disposizioni risultano così definite come prevede l’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

La circolare pone in risalto gli oneri a carico dei lavoratori. Per prima cosa, il lavoratore deve fornire, nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica, la propria tessera sanitaria e il codice fiscale.

Alla compilazione del certificato medico il lavoratore deve dichiarare la sua dipendenza presso presso una delle pubbliche amministrazioni e deve fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all’amministrazione.

Collegato lavoro, in Senato modifiche al decreto

La più importante organizzazione sindacale italiana, la CGIL, ha commentato negativamente le ultime modifiche apportate al testo ora fermo in commissione lavoro del Senato.

Ricordiamo che il collegato è ora in discussione al Senato in seguito all’approvazione da parte della commissione lavoro della Camera di importanti emendamenti che ne hanno modificato il testo.

Il segretario confederale della CGIL, Fulvio Fammoni, ha posto in evidenza, attraverso una sua dichiarazione, le modifiche apportate in commissione lavoro del Senato da parte della maggioranza di centro-destra.

Ora, secondo Fammoni, è possibile il licenziamento a voce per i lavoratori precari tanto che le modifiche apportate al testo confermano, sempre secondo il segretario confederale, la volontà di ridurre i diritti fondamentali dei lavoratori.

Occupazione Italia: 200 mila lavoratori a rischio

 In Italia a causa di una crisi che sembra non avere fine ci sono altri 150-200 mila posti di lavoro a rischio. A fornire queste stima è la Cisl in “Rapporto Industria“, un documento nel quale viene fatto il punto sugli ultimi due anni di crisi economica che hanno fatto “scomparire” la bellezza di 350 mila posti di lavoro ma, come accennato, non è ancora finita visto che su tutto il territorio nazionale ci sono ancora molti casi di crisi aziendale. Intanto, nel periodo dall’aprile del 2008 al febbraio 2010, preso a riferimento dalla Cisl nel suo Rapporto, c’è stata una caduta dell’occupazione sostanzialmente senza precedenti nel comparto del manifatturiero con un secco -7%.

Lo statuto delle libertà

 Quarant’anni fa, il 20 maggio del 1970, venne promulgata la legge 300, meglio conosciuta come lo Statuto dei lavoratori.

La legge 300 rappresenta il punto di arrivo di un percorso pieno di difficoltà partito dal congresso di Napoli. L’allora segretario della CGIL Di Vittorio volle, nel III congresso nazionale del novembre 1952, formulare la richiesta di uno Statuto dei diritti della libertà e della dignità dei lavoratori nell’azienda riassunta in modo preciso dallo slogan “la costituzione nelle fabbriche”.

TFR e l’insolvenza del datore di lavoro

Può succedere, in situazioni di particolari crisi aziendali, che il lavoratore non riesce a percepire il trattamento di fine rapporto, o meglio conosciuto come TFR.

In questo caso il Legislatore, al fine di tutelare la parte debole del contratto, ha istituto il fondo di garanzia presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo che il trattamento di fine rapporto è previsto all’articolo 2120 del codice civile e ne ha diritto i lavoratori o i loro aventi diritto.