Congedi parentali, in arrivo nuova direttiva europea

Il 18 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della nuova Direttiva europea sui congedi parentali (Direttiva n. 2010/18/EU dell’8/3/2010).

La nuova direttiva intende migliorare la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale.

Non solo, la Commissione suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari, quali il congedo di paternità, il congedo in caso di adozione e il congedo per cure prestate ai familiari.

La Direttiva stabilisce che il congedo parentale è concesso per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile.

Il voucher per gli stewards negli stadi di calcio

L’Inps, attraverso il messaggio 9999/2010, ritiene possibile ricorrere, in attuazione del decreto ministeriale del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2010, al lavoro accessorio anche per svolgere l’attività di steward così come prevede il decreto.

In particolare si prevede l’applicabilità esclusivamente per le partite ufficiali di calcio di squadre professionistiche in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti.

Il messaggio dell’Inps sembra non ritenere possibile per le imprese di somministrazione e di quelle aggiudicatarie di appalti di offrire stewards in altre manifestazioni sportive e nemmeno per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli offerte in forma di appalto di servizi.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).

Mi sposo? Allora mi prendo la liquidazione con la reversibilità

L’Inps e l’Inpdap sono i due maggiori istituti previdenziali italiani che si occupano di tutelare il futuro dei lavoratori privati e pubblici.

L’Inps ha il mandato di curare i rapporti previdenziali e assistenziali, nella maggior parte dei casi, dei lavoratori del settore privato. Al contrario, le pensioni e le prestazioni del settore pubblico sono gestite ed erogate dall’Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica).

Il trattamento delle pensioni di reversibilità riguardava, in passato, solo gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps: così prevedevano le disposizioni contenute nel decreto legge 39 del 1945.

La divisa e l’orario di lavoro

La questione è sempre attuale e la normativa è abbastanza precisa tanto da non lasciare ombre o fraintendimenti, le sentenze poi emesse dalla Corte di Cassazione ribadiscono questa interpretazione.

Il tempo utilizzato per indossare e togliersi la divisa di lavoro, quanto questa è ritenuta utile dal datore di lavoro per svolgere la sua attività, comporta il diritto al pagamento della retribuzione per tutto il tempo utilizzato perchè l’attività ricade tra le prestazioni lavorative che il dipendente è tenuto a svolgere nell’ambito dell’orario di lavoro.

Su questo punto esistono diverse sentenze della Corte di Cassazione, come la n. 3763/98 e n. 19273/06 o, ancora, la n. 20179 del 22 luglio 2008 che ha confermato il pagamento del tempo utilizzato e la condanna del datore di lavoro che obbligava i propri dipendenti a timbrare l’inizio del turno solo dopo aver indossato la divisa e, al contrario, dovevano timbrare in uscita prima di cambiarsi.

Novità per i lavoratori a distacco

 Aria di novità per i lavoratori distaccati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Dal 1° maggio 2010 entrano, infatti, in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione sociale applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea. In questo modo trovano applicazione le disposizioni contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione  n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

La notizia è stata rilasciata dal Ministero del Lavoro.

Tra le modifiche apportate possiamo ricordare sostituzione del formulario E 101 con A1 con una durata di ventiquattro mesi; infatti, l’articolo 12 delle nuove disposizioni ha esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Il formulario E 102 è invece stato abolito.

La tutela del patrimonio aziendale e lo Statuto dei lavoratori

Il datore di lavoro dispone di diversi strumenti per perseguire le sue finalità di profitto, ma, è altrettanto chiaro, che non può prevaricare i diritti personali e inviolabili dei propri dipendenti.

Il sindacato è sicuramente un valido strumento che dispone il lavoratore per tutelare i propri diritti.

La legge prevede la possibilità, da parte del datore di lavoro, di ricorre alle guardie giurate per tutelare il proprio patrimonio aziendale. Nel contempo, il Legislatore ha precluso al datore di lavoro di utilizzare le guardie giurate in ruoli e compiti diversi da quelli che la legge ha espressamente previsto.

Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di  lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è un particolare contratto di lavoro che pone il lavoratore a disposizione delle esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro che decide liberamente se, e quando, utilizzarlo attraverso una chiamata, nei limiti espressi all’articolo 34 del decreto n. 276/2003.

In sostanza, il lavoratore svolge determinate prestazioni in modo discontinuo e, rispetto ad un contratto di lavoro di tipo subordinato, non esiste la predeterminazione della quantità della prestazione lavorativa.

In bagno senza il permesso dell’azienda

Esistono precisi vincoli di riservatezza e di dignità su cui non è possibile soprassedere.

In modo particolare, non è consentito in una struttura produttiva, dove la parte debole è rappresentata dal lavoratore, mettere a punto mezzi artificiosi al fine di monitorare le attività o i bisogni fisiologici del propri dipendenti.

In sostanza, con la nota n. 337 del 7 aprile 2010, il Garante della Privacy ha stabilito che il datore di lavoro non può obbligare i propri dipendenti a richiedere l’autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per assentarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro perché un comportamento di questo tipo viola la dignità e la riservatezza dei dipendenti.

Collegato lavoro, in commissione dal 13 aprile

Torna in commissione lavoro il disegno di legge 1441-quater-D ovvero il provvedimento che concerne deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Il provvedimento, siglato dalle Camere con il codice 1441-quater-D, è meglio conosciuto come Collegato lavoro ed è stato rinviato, il 30 marzo scorso, alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato a norma dell’articolo 74 della Costituzione.

I giudici fermano la riforma Brunetta

Uno dei pilastri della riforma Brunetta non ha l’avallo della magistratura. Infatti, parte da Torino la battaglia sulle modifiche unilaterali dei contratti di lavoro apportate dalla Pubblica Amministrazione.

In sostanza, la Pubblica Amministrazione non può decidere da sola in merito all’organizzazione del lavoro o sulle materie che regolano i rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro senza il consenso dei sindacati.

Questa è sicuramente una decisione importante che pone un freno alla riforma Brunetta o almeno ad una sua errata interpretazione.

La cassa integrazione nel settore editoriale

Le aziende del settore oggi possono utilizzare due importanti novità.

Da una parte, il più importante istituto previdenziale italiano ha deciso di anticipare i pagamenti; infatti, l’ Inps, attraverso il messaggio n. 29223, ora ha stabilito di anticipare direttamente la Cassa integrazione guadagni ordinaria all’impresa che si trova in una situazione di crisi aziendale.

Certamente la crisi non risparmia nemmeno le aziende editoriali che, per loro natura, sono realtà produttive non di grandi dimensioni e che si ritrovano, in modo particolare in questo ultimo periodo, con poca disponibilità di denaro.

Dall’altra, grazie al decreto n. 47385 dell’8 ottobre 2009, il governo ha deciso di fornire ulteriori mezzi alle aziende in crisi del settore.

Composizione delle liste di mobilità

 Le liste di mobilità sono degli speciali elenchi, così come prevede la legge n. 223/91, in cui trovano posto i lavoratori licenziati in attesa di un nuovo impiego.

Non tutti però possono entrare in queste liste. In effetti, le attuali disposizioni legislative consentono ai lavoratori licenziati con procedure collettive in aziende con oltre 15 dipendenti nei casi di cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro di di poter usufruire di questo importante istituto di enorme rilevanza sociale.

Accanto alle procedure di licenziamento collettive, il Legislatore ha esteso questa possibilità anche ai lavoratori licenziati individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.

Assenze per malattia: visite fiscali per dipendente pubblico

È stato diffuso una nota di chiarimento in merito all’obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei lavoratori per i quali ricorre una circostanza di esenzione dall’obbligo di reperibilità, così come previsto dal decreto del 18 dicembre 2009 n. 206.

Il controllo delle assenze per malattia del lavoratore pubblico è sicuramente uno dei punti più controversi della riforma del pubblico impiego. La riforma Brunetta ha sicuramente rivoluzionato i rapporti con il datore di lavoro pubblico.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il DPF 0012567 P-1.2.3.3 del 15 marzo 2010, ha fatto presente che all’articolo 2 del decreto sono state riportate un elenco di patologie escluse dall’obbligo di reperibilità.