L’orario di lavoro in un cantiere edile

In un precedente articolo avevamo dato evidenza della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5775 del 11 aprile 2003 e n. 5701 del 22 marzo 2004) in fatto di orario di lavoro.

Secondo la giurisprudenza il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Inoltre, ha spiegato che sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il lavoratore dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa.

Il computo dell’orario di lavoro, il caso di un cantiere edile

Può succedere, in special modo per i lavoratori di un cantiere edile, di doversi recare in un punto di raccolta stabilito dal datore di lavoro al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere. Il punto di raccolta è solitamente la sede legale o il magazzino dell’azienda.

Non sempre però questo succede; infatti, il lavoratore, precisiamo, può anche utilizzare un mezzo proprio per raggiungere il cantiere.

La questione che si pone è semplice: il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, ovvero il punto di raccolta, deve essere computato nell’orario di lavoro?

Il Presidente della Repubblica respinge il Collegato lavoro

La notizia è stata diffusa con estremo interesse per via delle argomentazioni delicate che la legge solleva.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Infatti, il Presidente della Repubblica in sostanza chiede una nuova deliberazione avendo dichiarato perplessità circa l’estrema eterogeneità della legge e in particolare la complessità e problematicità di alcune disposizioni.

Il lavoratore part time e il diritto all’aspettativa sindacale

Può il lavoratore a tempo parziale usufruire dell’aspettativa sindacale? Il quesito è interessante perché coinvolge la sfera dei diritti del lavoratore part time.

Infatti, secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in base al “principio di non discriminazione”, sancito dall’art. 4 del decreto n. 61/2000, il diritto di richiedere l’aspettativa sindacale deve ritenersi applicabile anche al lavoratore part-time e può coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in quanto il lavoratore gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ciò in conformità con i limiti orari previsti dal contratto stipulato.

La responsabilità del lavoratore e il diritto di rivalsa

Il datore di lavoro è responsabile delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni ad eccezione degli eventuali illeciti nelle attività che ricadono nelle attività extra lavorative.

Il lavoratore ha la capacità di incidere sulla sfera giuridica del datore di lavoro per la responsabilità extracontrattuale e contrattuale, in questa caso, in base all’articolo 1228 del codice civile, nell’adempimento di obbligazioni risponde dei fatti dolosi o colposi.

Il datore di lavoro in caso sia costretto a risarcire un terzo a causa di un comportamento illecito di un lavoratore può rivalersi sul dipendente solo se esiste un inadempimento del rapporto di lavoro.

La responsabilità del lavoratore

Questo è un importante aspetto che occorre tenere in considerazione: il lavoratore è responsabile per gli illeciti civili o penali commessi nello svolgimento delle sue mansioni.

Occorre dividere i due aspetti. Per prima cosa occorre ricordare che la responsabilità penale è personale, o almeno così prevede il nostro ordinamento. In questo caso il datore di lavoro non è responsabile degli illeciti commessi a meno che esistono elementi tali da ritenere il suo concorso.

Il datore di lavoro per non concorrere nel reato può decidere di delegare le attività ad una persona preposta, ad esempio un dirigente. In questo caso, il dipendente così individuato è dotato dei necessari poteri, mediante un’apposita delega, tali da escludere il datore di lavoro.

Il collegato lavoro e la revisione del lavoro a tempo parziale

Il collegato lavoro ha messo in evidenza la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione la revisione di tutti i rapporti a tempo parziale fino ad oggi istituiti.

Le Amministrazioni potranno chiedere, infatti, la revisione dei contratti di lavoro a tempo parziale entro sei mesi dalla data di applicazione della legge. In seguito, i nuovi contratti part time che saranno concessi adotteranno i criteri della scadenza tenendo conto della soluzione dello stato di necessità che li avevano motivati.

L’intenzione del Legislatore è quella di fornire alle singole Pubbliche Amministrazioni uno strumento utile per definire una nuova allocazione del personale tenendo conto di esigenze non più contingenti.

Regionali 2010, il permesso elettorale per il lavoratore

 Secondo le disposizioni legislative, le consultazioni elettorali avranno luogo domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 e coinvolgeranno oltre 41 milioni di italiani e di questi, si stimano in circa mezzo milione di persone, un’esigua minoranza vigilerà, con vari ruoli, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

La legge stabilisce che il lavoratore ogni volta che partecipa, mediante un incarico puntualmente definito, come scrutatore, presidente del seggio, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, ma anche come rappresentante dei partiti o gruppi ha diritto di assentarsi per permesso elettorale.

La legge che disciplina la materia è il TU n. 361/1957: in conformità a queste disposizioni, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Inps: incremento integrazione salariale per contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà sono certamente uno degli strumenti più efficaci per contrastare situazioni di crisi momentanee al fine di garantire un controllo dei livelli occupazionali ed assicurare, in prospettiva, una ripresa aziendale.

Il maggiore istituto previdenziale italiano, Inps, attraverso il messaggio n. 8907 del 22 marzo ha dettagliato le nuove modalità di conguaglio degli importi di cassa integrazione straordinaria (CIGS) espressi attraverso i contratti di solidarietà di tipo difensivo.

Il messaggio dell’istituto previdenziale è stato diffuso attraverso il suo sito istituzionale e ha come oggetto l’incremento dell’indennità di integrazione salariale in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà difensiva stipulato per effetto ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984.

Giornalisti: esenzione per i redditi fino a 3000 euro

Il comitato amministratore dell’Inpgi ha approvato due interessanti proposte che saranno sottoposte ai Ministero vigilanti del Lavoro e dell’Economia per la loro definitiva approvazione. La prima mira ad esentare dal versamento dei contributi per tutti colori che non superano i 3000 euro di compensi, mentre la seconda prevede la restituzione dei contributi a 65 anni.

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani dispone di una sezione separata denominata Inpgi2. Il sistema previdenziale italiano si regge su un quadro pluralistico in grado di tutelare diverse categorie di lavoratori richiamandosi alle varie leggi in materia. L’Inpgi gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti.

Collegato lavoro e i certificati di malattia

La Pubblica Amministrazione sta cambiando registro ed elimina il certificato medico di malattia cartaceo nel pubblico impiego.

Le disposizioni contenute all’interno del collegato lavoro prevedono che, secondo quanto stabilisce l’articolo 25, i certificati di malattia dovranno essere inviati attraverso un meccanismo di trasmissione telematica in carico alle strutture sanitarie (medici).

Infatti, il maggiore istituto previdenziale italiano, Inps, dal 1° gennaio 2010 trasmette in via telematica al datore di lavoro pubblico l’attestazione medica che ha ricevuto dal medico di base o dalla struttura sanitaria. Ora, per quanto stabilisce il decreto 165/2001 e modificato dalla legge 150/2009, entro luglio sarà obbligatorio, da parte dei medici, inviare per via telematica i certificati per le assenze da malattia nella pubblica amministrazione.

Il lavoratore e l’attività di volantinaggio

L’articolo 1 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/1970, garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente, anche nei luoghi di lavoro, il proprio pensiero senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa.

L’attività di volantinaggio organizzata e realizzata anche da un singolo lavoratore all’interno dell’azienda e fuori dal normale orario di lavoro è perfettamente legittima perché rientra tra le tutele introdotte dall’articolo 1 della legge 300/1970.

Infatti, l’articolo 1 vuole ribadire il diritto fondamentale che la Costituzione garantisce ad ogni persona perché sia concretamente rispettata nei luoghi di lavoro e, trattandosi della riaffermazione di un principio fondamentale, si è ritenuto di non accompagnare alla norma il richiamo del rispetto della libertà altrui.

Inps: sospensione dell’apprendistato in caso di maternità

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ossia utilizzando il congedo di maternità e parentale, non si computano ai fini della durata del contratto di apprendistato (DPR 25 novembre 1976, n. 1026), così come prevede il T.U. di cui al decreto n. 151/2001.

Il contratto di apprendistato, in riferimento anche all’ultima legge finanziaria, non ha alterato la natura del rapporto di lavoro. Infatti, questo particolare rapporto contrattuale è di tipo misto, ovvero, oltre ad instaurarsi un rapporto lavoro, l’elemento fondamentale e di differenziazione è costituito nell’attività formativa così come il legislatore ha ribadito più volte anche attraverso il decreto legislativo n. 276/2003 e le regolamentazioni regionali in materia.

Inps: in scadenza l’indennità di disoccupazione

Il 31 marzo scade il termine per presentare all’ Inps la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

L’indennità erogata dall’istituto previdenziale intende dare un aiuto a tutti i lavoratori dipendenti che non hanno raggiunto il requisito minimo richiesto (non meno di 52 settimane negli ultimi due anni) per ottenere la disoccupazione ordinaria e copre i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.

In modo particolare, è una provvidenza economica rivolta per chi ha svolto lavori brevi e discontinui, ad esempio le supplenze del personale precario della scuola privata.