Questo è un tema particolare perché coinvolge la sfera privata di ogni persona.
Il lavoratore tossicodipendente a tempo indeterminato, il cui stato di tossicodipendenza sia accertato dall’ASL, ha diritto alla sospensione non retribuita della prestazione lavorativa (aspettativa) al fine di partecipare a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Asl o di altre strutture terapeutico riabilitative e socioassistenziali così come stabilisce il DPR 1990/309.
La giurisprudenza ha da sempre affermato che la semplice dipendenza da sostanze stupefacenti non è di per sé una condizione sufficiente a legittimare il recesso dal contratto di lavoro ovvero il suo licenziamento.
Infatti, in base alla sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2001 n. 7192 e TAR del Lazio con sentenza n. 1573 del 2 marzo 2005, occorre accertare di volta in volta la condotta del dipendente e verificare se questa infrange definitivamente il rapporto fiduciario che si è instaurato con il proprio datore di lavoro.