Nel caso di interruzione della gravidanza per aborto bisogna fare dei distinguo. Occorre cioè valutare due casi diversi: l’interruzione prima dei sei mesi di gestazione e l’interruzione dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza.
Infatti, l’interruzione prima dei sei mesi di gestazione viene considerata aborto, mentre l’interruzione dopo i 180 giorni dall’inizio della gravidanza viene considerata parto. Si ha diritto all’indennità di maternità solo nel secondo caso.
Riassumendo: l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto. E in quanto tale non dà diritto all’indennità di maternità.