La circolare Inps n. 117 dello scorso 9 settembre 2011 ci permette di richiamare l’attenzione su una questione di estrema importanza fino ad oggi non perfettamente presa in considerazione.
In effetti, il nostro istituto previdenziale di riferimento, a parziale rettifica di quanto già scritto nella precedente circolare n. 21 dello scorso 31 gennaio 2011, ha voluto, per via dell’equiparazione tra i lavoratori privati e quelli del settore pubblico, ribadire che anche per il lavoratore del settore privato ha l’obbligo di esibire, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, l’idonea certificazione rilasciata dal medico convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale.
In questo modo, il lavoratore privato, nei limiti di un evento di durata pari o inferiore a dieci giorni o per le assenze fino al secondo evento, può rivolgersi, in alternativa, o presso un medico convenzionato al Servizio Sanitario Nazionale o appartenente allo stesso.
Infatti, all’articolo 55, comma 5 septies, del decreto n. 165/2001 ha introdotto un nuovo comma che recita
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione
Rimangono, ad ogni modo escluse le assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche: in questi casi è sufficiente la sola giustificazione medica, sia questa prodotta in una struttura privata sia in quella pubblica.
I certificati che giustificano queste particolari l’invio telematico è obbligatorio anche se la struttura è privata.
Ricordiamo che, in base alla circolare n. 4 del 18 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione