Come abbiamo più volte ribadito la nuova disciplina di invio dei certificati di malattia online è valida per i lavoratori del settore privato e pubblico esonerando, al momento, dall’obbligo i dipendenti della pubblica amministrazione, in regime di diritto pubblico, che dispongono di ordinamenti particolari.
In effetti, per il disposto del decreto del 30 marzo 2001 n. 165, a questa particolare categoria di lavoratori appartengono i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, i professori e ricercatori universitari, il personale della carriera diplomatica, il personale della carriera prefettizia, il personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il personale militare e le forze di polizia di Stato.
Non solo, rientrano anche le forze di polizia di Stato, il personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria e il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.
Alcuni osservatori ritengono che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie a seguito di approfondimenti istruttori e dell’adozione delle misure del caso.
Ricordiamo che il certificato telematico si compone dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi, e del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.
L’Inps, il collettore di tutta la documentazione, deve mettere a disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale servizi on-line utilizzando il codice PIN, per la visualizzazione degli attestati di malattia e mediante rilascio posta elettronica certificata.
Al momento sono attentamente valutate nuove modalità che consentirebbe ai professionisti, regolarmente iscritti al proprio ordine professionale, di visionare i certificati trasmessi in via telematica per le finalità amministrative delle aziende assistite.
i dipendenti ospedalieri statali sono esentati da tale procedura ,cioe’ nella consegna dei certificati telematici ?