Ricordiamo che dal prossimo 13 settembre 2011 la trasmissione on line delle certificazioni di malattia diventa la regola per i medici dipendenti e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Infatti, a seguito delle nuove procedure telematiche INPS, il medico di famiglia non è più tenuto a rilasciare al dipendente la copia del certificato medico (per il datore di lavoro), in forma cartacea, ma dovrà rilasciare il solo certificato per il dipendente riportante la diagnosi.
Il dipendente dovrà comunicare all’azienda nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro e previdenza, entro il 2° giorno dall’inizio della malattia, il proprio nome, cognome e il numero di protocollo identificativo del certificato rilasciato dal medico.
Diversi datori di lavoro hanno così deciso di approntare un sistema di raccolta dati che può prevedere l’invio dei giustificativi di malattia utilizzano o la posta elettronica, un numero di fax o, ancora, utilizzando la linea telefonica tradizionale.
Si ricorda che, ad ogni modo, rimangono ancora in vigore l’obbligo del dipendente, così come prevede il proprio contratto di lavoro di riferimento, di avvisare l’assenza per malattia l’Azienda entro il 1° giorno sia per l’inizio che per la continuazione della malattia.
Non solo, il dipendente deve comunque inviare il certificato al proprio datore di lavoro qualora il certificato cartaceo, sempre secondo le tempistiche previste in materia dal proprio contratto di lavoro di riferimento, in caso di ricovero ospedaliero, di degenze in strutture di pronto soccorso o di emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio telematico.
Infatti, qualora il medico sia impossibilitato a stampare la certificazione, deve comunque comunicare al lavoratore il numero del certificato (che viene attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi). Con il numero in questione e il codice fiscale, il lavoratore potrà accedere al sito internet dell’Inps e ricercare, visualizzare e stampare direttamente il documento in questione (si veda Inps, circolare 16 aprile 2010, n. 60, punto 2.1). Tale numero di protocollo, che è obbligo del lavoratore di richiedere al medico, deve essere comunicato da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro qualora questi ne faccia richiesta (Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 18 marzo 2011, n. 4).