Il maggiore sindacato italiano scrivere al Ministro Fornero per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle iniquità prodotte dall’articolo 12 della L.122/2010 con l’introduzione dell’onerosità nelle operazioni di ricongiunzione o trasferimento dei contributi da Fondi esclusivi o sostitutivi verso il regime generale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Infatti, la CGIL pone in evidenza l’effetto negativo che la norma ha provocato su tutti quei lavoratori che hanno avuto una vita lavorativa discontinua svolta in aziende private e/o pubbliche diverse, ma oggi per poter accedere alla propria pensione per la quale hanno sempre versato regolarmente i contributi dovuti, devono pagare ulteriori oneri.
È il caso, ad esempio, dei lavoratori socialmente utili che dopo un periodo di lavoro privato e un lungo periodo di precariato sono stati assunti presso gli enti locali; è il caso degli insegnanti che hanno lavoratori presso scuole private e poi presso istituti pubblici; è il caso dei dipendenti delle società afferenti a Poste Italiane dapprima iscritti all’INPS e successivamente ad IPOST; è il caso dei lavoratori dipendenti delle aziende municipalizzate (con iscrizione INPDAP) il cui contratto è stato “ceduto” alla società subentrata nel servizio; è il caso dei lavoratori del settore telefonico ed elettrico.
Ricordiamo che in precedenza, l’unica ricongiunzione onerosa in INPS era quella prevista per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) che per poter ricongiungere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono avere almeno 5 anni di contribuzione versata nel Fondo anzidetto prima della domanda di ricongiunzione.
Per la CGIL l’articolo 12 delle legge 122/2010 discrimina le scelte pensionistiche fatte dai lavoratori, che hanno mostrato una flessibilità ad adattarsi alle diverse forme lavorative. Un elemento che deve far riflettere alla vigilia di una discussione così impegnativa sul mercato del lavoro.
Per questi motivi la CGIL ritiene necessario che si ripristini la normativa in vigore ante l’entrata in vigore della legge 122/2010 nella consapevolezza che non si chiede di mantenere privilegi ma di ripristinare diritti legittimi.