L’Inail ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in merito all’assegno per l’assistenza personale continuativo, richiesta oltre i termini revisionali. Infatti, il nostro Istituto per la prevenzioni degli infortuni sul lavoro attraverso la circolare n. 56 del 12 ottobre 2012, ha risposto ad alcuni quesiti, relativamente alla concedibilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa.
L’Inail ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in seguito ad alcune richieste di parere relative alla concedibilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa nei confronti di assicurati i quali – titolari di rendita, consolidata dopo l’ultimo procedimento revisionale con postumi di grado inferiore al 100% (eventi antecedenti al 1° gennaio 2007) – hanno successivamente richiesto l’erogazione della suddetta prestazione per intervenuto aggravamento dell’invalidità.
L’Inail ricorda che le disposizioni di cui alle circolari nn. 96/1973 e 45/1991 subordinano la concessione della prestazione in questione a tre condizioni. Per prima cosa la rendita sia del 100% e non inferiore, quand’anche, per ipotesi, l’inabilità abbia di fatto raggiunto il 100% e che l’aggravamento delle condizioni fisiche dell’assicurato sia in diretto nesso eziologico con gli esiti dell’infortunio (o della malattia professionale) e che non si tratti di menomazioni discendenti da altre cause, pur se prese in considerazione in sede di accertamento postumi.
Come ultima condizione è anche necessario che lo stato invalidante si identifichi nelle condizioni tassativamente previste nella tabella allegato n.3 al Tu.
L’Inail è del parere che
Per quanto sopra esposto, a rettifica delle disposizioni precedentemente impartite si dispone che l’assegno per l’assistenza personale continuativa venga concesso anche nel caso in cui il raggiungimento della percentuale del 100% dei postumi permanenti avvenga oltre i termini revisionali.
Si conferma, invece, che l’aggravamento delle condizioni fisiche dell’assicurato deve essere in diretto nesso eziologico con gli esiti dell’infortunio (o della malattia professionale) e che non deve trattarsi di menomazioni discendenti da altre cause, pur se prese in considerazione in sede di accertamento postumi.
Si precisa, inoltre, che il termine prescrizionale del diritto all’assegno di cui si tratta decorre, per gli infortuni verificatisi e le malattie denunciate antecedentemente al 1° gennaio 2007, dal momento in cui l’inabilità permanente assoluta, conseguente a menomazioni indicate nella tabella allegata n. 3 al Tu, renda indispensabile un’assistenza personale continuativa.
Per gli infortuni verificatisi e le malattie denunciate dal 1° gennaio 2007, il suddetto termine decorre dal momento in cui insorga una delle predette menomazioni che renda indispensabile un’assistenza personale continuativa.
Sul piano operativo, le presenti istruzioni si applicano ai casi futuri, a quelli in istruttoria o che comunque non siano prescritti o coperti da giudicato, nonché ad eventuali istanze, opposizioni o ricorsi presentati nei termini prescrizionali