Il Ministero del lavoro con interpello n. 48/2011 ha fornito alcune precisazioni sull’attivazione delle procedure di Cassa integrazione guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali.
Il Ministero ha precisato che il requisito occupazionale stabilito dalla legge 223/91 (più di 15 dipendenti nel semestre) costituisce presupposto indefettibile ai fini della presentazione della domanda per Cig, anche se l’azienda abbia già goduto di un precedente periodo di Cig in deroga. Ciò che lascia perplessi è la risposta nella parte in cui si afferma che nel computo dei dipendenti deve essere incluso anche il personale occupato con contratto di inserimento. Infatti la legge 223/91, in materia di conteggio dei dipendenti, comprende nella base di computo sia gli apprendisti che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Ricordiamo che la cassa integrazione in deroga spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi.
La Cassa integrazione deve essere richiesta dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività , corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente (o, solo per alcune Regioni, alla Direzione Regionale del Lavoro) che autorizza le richieste di CIG in deroga.
In merito ai requisiti i lavoratori devono avere un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni, il lavoratore operi in regime di monocommittenza e che il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare).
La Cassa integrazione in deroga si compone di un’indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. Infine, l’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.