Su questo argomento il Ministero si è spesso soffermato tanto da ritornarci con un nuovo interpello presentato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sulla corretta composizione delle commissioni di certificazione previste dall’ex articolo 76 del decreto n. 276/2003 istituite presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi esclusivamente di docenti di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, in regime di impegno a tempo definito.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la sua Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 33 del 19 ottobre 2012 intitolato “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – composizione organismi di certificazione costituiti presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie – docenti in regime di impegno a tempo definito”, ha dato i necessari chiarimenti al fine di consentire a questi organismi di svolgere correttamente il loro ruolo.
Il Ministero approfitta dell’interpello per ricordare che già in precedenza, interpello n. 5/2012, aveva affrontato il tema chiarendo che
non sussistono ostacoli ad una composizione delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite presso le Università ovvero le Fondazioni universitarie, che annoveri tra i suoi membri anche la categoria dei docenti di ruolo collocati in regime di impegno a tempo definito. Si precisa comunque che per l’iscrizione e l’operatività delle Commissioni in questione appare indispensabile la presenza di almeno un docente di ruolo a tempo pieno che, avendo attivato almeno un contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 328/1980, possa assumere le funzioni di Presidente della Commissione e sottoscrivere la relativa istanza di iscrizione all’Albo
Infatti, per il Ministero
…Ciò premesso, al fine di non precludere la costituzione di Commissioni di certificazioni e pur ribadendo il contenuto dell’interpello n. 5/2012, si ritiene utile precisare che, laddove nell’organico universitario non siano presenti docenti a tempo pieno di diritto del lavoro, sia sempre possibile che le citate Commissioni siano composte totalmente da docenti di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, in regime di impegno a tempo definito