Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alle problematiche sanzionatorie dei contratti di solidarietà per le imprese in regime di cassa integrazione straordinaria.
Infatti, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha la necessità di chiarire il contenuto dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004 in merito alla riduzione dell’orario di lavoro, effettuata da imprese, rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, ex art. 1, D.L. n. 726/1984, come convertito dalla legge n. 863/1984, che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 5, comma 1, L. n.236/1993.
Il Consiglio Nazionale intende conoscere le conseguenze sanzionatorie nel caso che un’azienda non rispetti l’accordo predisposto in sede di stipulazione dei contratti di solidarietà in relazione alle modalità di riduzione dell’orario.
Il Ministero, attraverso l’interpello n. 27/2012, ha voluto così chiarire alcuni punti.
Ad esempio, si ricorda che il Dicastero del Lavoro, con apposito Decreto n. 46448 del 18 maggio 2009, ha precisato all’art. 4 che
la riduzione dell’orario di lavoro è stabilita (…) nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà
La riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello contrattuale stabilito in sede di contrattazione nazionale è stabilita dal decreto legge n. 148/1993 e dal decreto n. 510/1996 nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile e non annuale.
Per questa ragione, la riduzione percentuale media va considerata su un arco temporale non superiore al mese.
Il Ministero, nella risposta all’interpello, ha comunque precisato che l’incremento dell’orario di lavoro che non eccede, ad ogni modo, sull’orario di lavoro ordinario, oltre alla possibilità di derogare alla riduzione precedentemente determinata per via di clausole contenute nel contratto, può essere concessa a patto che le modalità vengano fissate sul contratto stesso.