L’INPS, attraverso la sua circolare n. 25 del 2013, ha posto in evidenza diversi conseguenza sulla contribuzione 2013 a carico dei lavoratori domestici e l’esclusione del contributo ASPI in caso di licenziamento.
Infatti, da una parte il nostro Ente previdenziale ribadisce l’aliquota dell’1,4% per i rapporti di lavoro a tempo determinato confermano che la percentuale si applica anche al rapporto domestico dal 1° gennaio 2013 e verrà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro – identificatosi con Pin – non comunichi al Contact Center Multicanale (rintracciabile al numero gratuito 803 164 oppure al numero di telefono 06 164164 raggiungibile da telefono cellulare) che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.
Questa aliquota non deve, comunque, essere corrisposta in caso di assunzione per sostituzione di lavoratore assente e, nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.
Dall’altra parte, l’INPS precisa che, in caso di presenza di lavoratore domestico, si esclude il contributo ASPI per queste particolari categorie di lavoratori.
Ricordiamo che la circolare Inps n°25/13 riporta i valori della contribuzione dovuta per il lavoro domestico per l’anno 2013, comprensivi del contributo per l’indennità di disoccupazione, dal 2013 chiamata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 2 della legge 92/12.
Nella stessa circolare, si precisa che i datori di lavoro domestici, mentre sono soggetti al versamento dell’1,40 % in caso di rapporti non a tempo indeterminato, sono esclusi dal versamento del contributo pari al 41% del massimale ASpI dovuto per tutti gli altri datori di lavoro in caso di risoluzione non consensuale del rapporto.
Grazie a questa precisazione, i sindacati CGIL, CISl e UIL dichiarano chiusa la vertenza sollevata a causa di una scrittura non precisa dell’articolo 2, comma 31, della legge 92/12.