Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con due diversi interpelli, chiede chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’apprendistato così come prevede il D.Lgs. n. 167/2011.
Infatti, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha deciso di fornire una riposta in merito al piano formativo e richiesta del parere di conformità agli Enti bilaterali e alla facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. durante periodo di malattia, infortunio e altre cause si assenza dal lavoro.
In particolare il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l’iscrizione all’Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere e se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011, nel caso in cui l’apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall’art. 35 D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001.
► Novità dal riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato
Infatti, il disposto prevede, in caso di divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità, ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.).
In questo caso, in merito al primo quesito, la Direzione pone in evidenza che l’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011, rispetto alla disciplina previgente, contiene una importante affermazione con riguardo al ruolo fondamentale che riveste la contrattazione collettiva nella disciplina dell’istituto, ruolo che però deve essere necessariamente declinato in riferimento ai principi contenuti nello stesso art. 2; principi funzionali ad introdurre una disciplina uniforme per tutte le tipologie di apprendistato rispetto alle quali, peraltro, sussistono ambiti regolatori costituzionalmente diversificati tra Stato e Regioni.
► Chiarimenti sulla durata massima dell’apprendistato
Nell’ambito dell’art. 2, il riferimento agli Enti bilaterali è legato alla definizione del Piano Formativo Individuale (PFI) che può avvenire anche sulla base di “di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali”, con ciò evidenziando un ruolo comunque eventuale degli stessi Enti e non già necessario ai fini della valida stipulazione del contratto in generale, tenuto conto proprio delle implicazioni che ciò avrebbe come limite alla discrezionalità del Legislatore regionale nel disciplinare quei profili formativi dell’apprendistato che rientrano nella sua competenza esclusiva.