Il Testo Unico e gli accordi interconfederali, insieme ai contratti collettivi, stabiliscono la durata massima dell’apprendistato che, tra l’altro, sono messi in relazione con l’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione che si intenda raggiungere visto che è fortemente messa in relazione con il percorso formativo che il datore di lavoro deve mettere a punto.
Secondo alcune indicazioni la durata massima non può essere superiore a tre anni, o cinque per quelle figure professionali specificatamente individuate dalla contrattazione di riferimento. In realtà, occorre riferirsi ai singoli settori di riferimento perché per il segmento degli studi professionali l’apprendistato, di mestiere o professionalizzante, non può essere inferiore a 30 mesi con una durata massima di tre anni.
Altro discorso per il mondo della cooperazione, nello specifico le cooperative sociali, si èè stabilito una durata minima di 18 mesi per il livello A o di 36 mesi per il livello E. In questo particolare disciplina l’interpello dello scorso 26 ottobre 2011 n. 40 si inserisce in maniera chiara allo scopo di chiarire alcuni aspetti non sempre del tutto chiaro.
In particolare, la Confcommercio e la Confesercenti avevano avanzato la richiesta di interpello al Ministero del Lavoro per avere chiarimenti sulla durata massima del nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere così come disciplinato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 167/2011.
A questo riguardo il decreto legislativo n. 167/2011 stabilisce un importante principio: sono le organizzazioni sindacali di categoria che devono stabilire, una volta fissato il percorso formativo e la qualifica da raggiungere, l’arco temporale di formazione; infatti, il comma 2 dell’articolo 4 ricorda che si devono tenere conto di alcuni fattori: età dell’apprendista, la tipologia di qualificazione contrattuale da raggiungere e la formazione che deve essere offerta.
È altrettanto chiaro, però, la volontà del legislatore di dare indicazioni di massima. Infatti, oltre a riconoscere l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche la durata dell’apprendistato non può essere superiore a tre anni o cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.