La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello della UGL Trasporti che chiedeva il parere all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 185/2005, concernente il diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi in favore del personale di volo dell’aviazione civile.
Infatti, l’articolo 4 prevede il diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, il cui periodo non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro mentre la disposizione successiva prevede anche il diritto a giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.
L’UGL intendeva conoscere la possibilità o meno di traslare il periodo di maturazione delle ferie nell’anno successivo, ovvero la possibilità di monetizzarle e la possibilità che i riposi, di cui al successivo art. 5, vengano assorbiti da periodi di ferie nel caso di assegnazione dei medesimi nell’ambito del mese.
In merito al primo quesito la Direzione del Ministero chiarisce che la norma specifica espressamente la possibilità che una parte del periodo annuale di ferie retribuite (due settimane su quattro) possa essere goduto anche nei 18 mesi successivi al termine della maturazione, facendo salva una diversa previsione della contrattazione collettiva; il mancato rispetto di tale assunto risulta peraltro sanzionato nel medesimo decreto (art. 18 bis, D.Lgs. n. 66/2003).
Sul secondo quesito il Ministero del Lavoro precisa che i periodi di riposo, in riferimento all’articolo 4, sono assegnati fermo restando quanto disposto, sempre dall’articolo 4, in materia di ferie. Questa considerazione sembra escludere ogni possibilità di fusione o assorbimento di tali giornate con quelle concernenti il diritto alle ferie.