Il nostro maggiore istituto previdenziale attraverso la circolare n. 36 del 14 marzo 2012 ha deciso di chiarire l’importante materia anche per via della liquidazione dell’Enpals. Le nuove disposizioni del governo Monti ha deciso di in materia previdenziale apportate dalla legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.
Dal momento che per i lavoratori iscritti a tali fondi non esiste distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. La nuova disciplina pensionistica viene illustrata in dettaglio per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per poter accedere alle prestazioni introdotte dalla riforma (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) in sostituzione di quelle previgenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’Inps precisa che rimangono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3 del Dlgs n. 182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei nonché gli iscritti al fondo sportivi professionisti, i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti di cui alle successive tabelle, in presenza di un’anziantià contributiva minima pari a 20 anni.
I soggetti che possono vantare il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 rimangono esclusi dalla nuova disciplina i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei i cui requisiti in oggetto restano confermati in quelli stabiliti dalla previgente normativa fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art 24 comma 18 della medesima legge n. 214/2011.
Non solo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e gli iscritti al fondo sportivi professionisti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno2012, a1,5 volte l’importo dell’assegno sociale..
- 70 anni di età e 5 anni di contribuzione “effettiva”, a prescindere dall’importo della pensione.
Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.