Il nostro maggiore Istituto previdenziale, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizioni dei contributi previdenziali ed assistenziali, disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012.
L’Inps, ricorda che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale. A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.
L’ atto interruttivo (come indicato nel messaggio del 24 ottobre 1996, n. 10922 e reiterato nella circolare dell’1 marzo 2000, n. 55) dovrà contenere l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione, il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti), il regime sanzionatorio applicabile e, infine, gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.
Non solo, l’Inps ribadisce che l’unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all’Istituto.
Il medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.
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