Con il messaggio n, 11793 dello scorso 12 luglio 2012, l’Inps intende fornire alcuni chiarimenti sulla sospensione contributiva nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 già resi noti dalla circolare n. 85/2012. Il nuovo messaggio predisposto dala nostro Istituto previdenziale intende offrire una risposta che diversi consulenti e operatori del settore hanno da tempo richiesto.
L’Inps ribadisce che i destinatari della sospensione contributiva per le persone fisiche, anche se questi operano come sostituti d’imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti dal sisma. Non solo, possono avvalersi della disposizione Inps anche i soggetti giuridici a patto che possono dimostrare, alla data del 20 maggio 201, di avere la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma.
La circolare n. 85/2012 stabilisce che l’agevolazione può essere concessa esclusivamente ai soggetti operanti nelle zone danneggiate. In questo contesto non vale il criterio della residenza o della sede legale.
Per i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti e liberi professionisti – si deve rilevare solo l’ubicazione dell’attività svolta. In particolare, per i soggetti che hanno avviato l’attività nei Comuni danneggiati nel periodo 20 – 29 maggio 2012, la sospensione degli adempimenti, così come stabilito nella circolare n. 85/2012, deve intendersi estesa nei riguardi degli iscritti alle diverse gestioni che hanno avviato l’attività nello stesso periodo.
L’Inps considera anche il caso pratico di un lavoratore che ha cessato il proprio rapporto di lavoro durante il periodo di sospensione; in questo caso, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, un altro caso pratico può riguardare un soggetto che opera fuori dai comuni interessati assistiti da professionisti con domicilio professionale all’interno dei comuni; infatti, per questa particolare tipologia è possibile usufruire della proroga fino alla fine di settembre 2012 solo nel caso che abbiano conferito la necessaria delega al consulente in una data precedente dall’evento sismico (ossia 20 maggio 2012).