L’INPS, attraverso il messaggio n. 1051 dello scorso 17 gennaio 2013 intitolato come “Anticipazione trattamento CIG in deroga ex art.7 ter L.33/2009. Fine sperimentazione anni 2009-2012”, ha voluto precisare che la mancata proroga per il 2013 della disposizione che consente all’Istituto di anticipare le mensilità di CIG in deroga, non consente l’erogazione delle prestazioni fino a quando non sia stato emanato il decreto di concessione della Regione o, in alternativa, della Direzione Regionale del Lavoro, se competente.
Per la precisione, il nostro Ente previdenziale ha ribadito che
non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza 2013
Non solo, l’INPS ha anche voluto precisare che il procedimento amministrativo in merito alla concessione della cassa integrazione in deroga a pagamento diretto attivato dalle aziende con unità produttive site in una sola regione:
1) l’azienda, dopo la stipula degli accordi sindacali, inoltra all’Istituto e alla Regione la domanda di CIG in deroga con allegato l’elenco dei beneficiari e il verbale di accordo sindacale;
2) la Regione, ricevuta la richiesta dell’azienda, predispone il relativo provvedimento regionale di concessione e provvede ad inviarlo telematicamente all’INPS, corredato dall’elenco dei beneficiari che verranno inseriti nel sistema informativo dei percettori;
3) l’Inps, ricevuto il provvedimento di concessione di CIG in deroga, verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e provvede all’erogazione della relativa prestazione.
Si ricorda che questo particolare istituto dell’anticipazione è stato previsto
in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto l’INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori
Si tiene a precisare che la Lagge di Stabilità 2013, per la precisione la legge n. 228 dello scorso 24 dicembre 2012, non ha previsto un’ulteriore proroga per l’anno 2013 dell’istituto dell’anticipazione.