L’ANCE, o L’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti sull’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004 in merito al contributo integrativo per ingegneri ed architetti ex art. 10, L. n. 6/1981.
In effetti, l’ANCE intende conosce la corretta applicabilità della disposizione contenuta all’articolo 10 della legge n. 6/1981, ovvero sulla disciplina previdenziale per le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti. In particolare, la disposizione da chiarire riguarda l’applicabilità del contributo integrativo all’Inarcassa.
Il Ministero del Lavoro, attraverso la Direzione Generale per l’attività Ispettiva, in prima istanza, ribadisce che l’obbligo del versamento del contributo integrativo all’Inarcassa coinvolg egli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto che svolgano attività di natura libero – professionale o le associazioni o società di professionisti per il personale, con la qualifica di associato, iscritto ai medesimi albi.
In effetti, per l’articolo 10 della legge n. 6/1981
tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell’I.V.A (…). Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto (…)
Al contrario, il contributo, per la Direzione del Ministero, non è dovuto nell’ipotesi di
prestazioni svolte nell’ambito dei rapporti di collaborazione instaurati tra ingegneri ed architetti, ovvero in quelli tra società di ingegneria e tra quest’ultime e le categorie professionali di cui innanzi, anche in qualità di partecipanti ad associazioni o società di professionisti
Per la Direzione Generale del Ministero, le società di ingegneria sono regolate dall’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 con requisiti soggettivi e oggettivi. Per il requisito soggettivo occorre la forma costitutiva delle società di capitali, mentre sotto il profilo oggettivo occorre individuare precisamente l’oggetto sociale quali “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale specificando lo svolgimento dell’attività di progettazione.
Il Ministero del Lavoro precisa che quando l’attività di progettazione rivesta per l’impresa edile un ruolo interno e strumentale all’espletamento dell’attività principale costituita dalla realizzazione di un’opera, non è dovuto il versamento del contributo integrativo all’Inarcassa.