Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un chiarimennto richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito ad una corretta interpretazione della disciplina in materia di apprendistato così come prevista nella normativa di riferimento, ovvero il Decreto Legislativo n. 167/2011.
In sostanza, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere nei casi in cui un’azienda
non applichi un CCNL, bensì un contratto individuale plurimo e, nel settore di attività della stessa manchi, altresì, un accordo interconfederale che regolamenti la materia
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, attraverso l‘interpello n. 4 del 5 febbraio 2013 intitolato come “interpello ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo n. 124/2001 – aziende che applicano il contratto collettico di lavoro che non disciplina l’apprendistato”, ha osservato che
…Ciò premesso, al fine di non ostacolare il ricorso all’istituto, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto.
Tale orientamento è peraltro in linea con la scelta del Legislatore di favorire l’apprendistato quale principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la “modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro” (così art. 1, comma 1 lett. b, Legge n. 92/2012).
Infatti, la Direzione del Ministero ricorda che il decreto legislativo n. 167/2011, il testo di riferimento in materia di apprendistato, prevede un necessario intervento della contrattazione collettiva la cui disciplina, anche in assenza di “offerta formativa pubblica”, è comunque sufficiente per attivare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.