Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 5 del 23 maggio 2012, con la quale fornisce alcuni chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). In particolare sull’applicabilità ai certificati rilasciati per l’estero e a quelli da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
In base alla circolare, il Ministero ha ribadito che, in materia di certificati per l’estero, in merito sull’obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 2 dell’articolo 40, DPR n. 445/2000 ai certificati per l’estero si chiarisce che la norma è applicabile alle Pubbliche Amministrazioni italiane, di conseguenza la regola del divieto di depositare ad un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Amministrazione si applica solo tra Amministrazione dello Stato italiano.
â–º La diffusione dei certificati digitali nella pubblica amministrazione
La circolare, a questo proposito, ribadisce che per evitare che un tale certificato venga prodotto poi di fatto ad una pubblica Amminstrazione italiano, e a questo riguardo sia quindi nullo, deve essere apposta la dicitura
Ai sensi dell’articolo 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero
In merito, poi, sui certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha dovuto esprimere una sua posizione visto che alcune Ammninistrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certficati sull’assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche Amministrazioni alle quali la parte deposita un’autocertificazione.
► Novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive per la pubblica amministrazione
Secondo il parere del Ministero non rientrerebbero tra i soggetti obbligati gli Uffici giudiziari perché non sono annoverabili tra le Pubbliche Amministrazoni. In effetti, il parere del Ministero si fonda anche su una sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 25800 del 20 dicembre 2010, dove la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notarietà , così come l’autocertificazione, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria.