L’Inail, con la nota operativa dello scorso 18 luglio 2012, intende fornire diversi chiarimenti in merito alle domande di sospensione degli adempimenti e dei versamenti per le aziende colpite dal sisma dello scorso 20 maggio 2012.
Già in precedenza, circolare Inail n. 28/2012, l’Inail aveva dato indicazioni in merito prospettando alle aziende della zona colpita dal sisma di sospendere gli adempimenti e i versamenti.
Ad ogni modo, sempre il nostro Istituto di prevenzione infortuni, ha precisato che la disciplina è abbastanza complessa che richiede una disciplina di dettaglio che regolamenti il procedimento amministrativo di concessione delle agevolazioni.
L’Inail ha anche chiarito che non è previsto un termine per la presentazione della domanda di sospensione. In realtà, occorre presentare al più presto la domanda nel caso in cui venga richiesto un DURC o siano in corso rateazioni ordinarie.
Ricordiamo che il Durc, Documento Unico di Regolarità Contributiva, è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei diversi enti coinvolti. Riientrano in questa casistica l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili.
La validità di un Durc non è uguale per tutti. In effetti, per i lavori privati in edilizia, il Durc ha una validità di tre mesi dalla data di rilascio o per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici o nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione la validità è relativa all’appalto specifico.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
È consentita la possibilità di presentare istanza di sospensione cumulative utilizzando l’apposito documento predisposto allo scopo. Si ricorda che i Consulenti del Lavoro e altri soggetti di cui alla legge n. 12/79 possono tranquillamente seguire questa procedura.