Per usufruire dell’agevolazione fiscale, i contributi sanitari integrativi devono essere versati ad una cassa che abbia soltanto finalità assistenziali. E inoltre il versamento dei contributi sanitari alla cassa di assistenza va fatto sulla base di un contratto o di un accordo collettivo oppure di un regolamento aziendale.
Il contributo sanitario risulta versato dal lavoratore, ma viene trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del lavoratore, risultando quale contributo previdenziale in busta paga. Il datore di lavoro consegna poi al lavoratore il modello Cud nel quale deve indicare nell’apposita casella l’importo complessivo dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza. Si precisa che i contributi sanitari non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
L’importo viene indicato nel punto 129 del CUD 2012 o nel punto 61 del CUD 2011 ed ha un limite massimo di 3.615,20 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte e non dedotta da queste persone. Per ottenere la detrazione fiscale è necessario compilare il rigo E26 del modello 730/2012. Il limite cumulativo dei 3.615,20 euro vale anche per i contributi di assistenza sanitaria versati direttamente dal contribuente.
Il lavoratore dipendente, quando ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, nella propria dichiarazione personale dei redditi, può effettuare una detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera i 129,11 euro e solo per la parte di spesa effettivamente sostenuta e non rimborsata dalla cassa di assistenza integrativa.
I contributi sanitari versati dall’azienda all’ente assistenziale e che non sono stati tassati come fringe benefit sono indicati nel punto 129 del Cud 2012 o al punto 61 del Cud 2011. Se l’azienda ha versato all’ente un importo di contributi sanitari superiore al limite previsto dal TUIR di 3.615,20 euro, la parte in esubero viene tassata al dipendente e nel modello Cud viene indicato nelle annotazioni. In questo caso il lavoratore può usufruire della detrazione fiscale del 19% per spese mediche.