L’Inps, con messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012, fornisce indicazioni operative in merito al personale dipendente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI), nonché in relazione all’età di collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN.
Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In questa circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime. Per questa ragione, questi lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l’accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico.
Il datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).
L’istituto previdenziale – dopo aver evidenziato che l’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, ha espressamente confermato, anche dopo l’entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita) – ribadisce che il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anche se conseguiti dopo il 31.12.2011). Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso
Ulteriori indicazioni riguardano i termini di pagamento del TFR/TFS a seconda della data di maturazione dei requisiti per l’accesso a pensione.
► Inpdap, il trattamento di fine servizio del personale non di ruolo
► Inpdap, trattamento di fine servizio