In arrivo una nota del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali su come utilizzare i voucher nel lavoro accessorio.
Infatti, la nota del Ministero, la n. 3439 del 18 febbraio 2013, si è resa necessaria perché sono giunti da più parti richieste di chiarimenti in merito all’utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così come previsto dagli artt. 70 e ss. del Decreto Legislativo n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro (legge n. 92/2012).
Ricordiamo che con le modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
Per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Con questa nota, il ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l’utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell’Inps.
Infatti, non viene previsto un limite temporale all’utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico. Il Ministero ha anche chiarito che il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata va individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.